La Cassazione fa chiarezza sugli acquisti in contanti e sulla possibilità che possano rientrare o meno nella comunione dei beni tra coniugi.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26981/2018, ha fatto chiarezza in merito agli acquisti in contanti: possono questi rientrare nella comunione dei beni tra coniugi?

In premessa è bene ricordare che l’art. 179, comma 2, lett. f), del codice civile, attribuisce la natura di beni personali ai beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali elencati nello stesso comma nelle lettere precedenti o col loro scambio.

Pertanto, ne rimane escluso il denaro contante che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente del quale non può tracciarsi la provenienza.

Ne consegue, pertanto, che se il coniuge in regime di comunione legale acquista un bene utilizzando denaro di provenienza “non tracciabile”, il bene acquistato è assoggettato al regime di comunione legale dei beni-

E questo anche se all’atto di compiere acquisti in contanti interviene l’altro coniuge che dichiari di consentire l’esclusione di tale acquisto dal regime di comunione legale.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato il marito appellante comproprietario di tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale, nonché comproprietario di un immobile.

L’art. 177 c.c. stabilisce che ricadono in comunione, tra l’altro, gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, a esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Questa disposizione, in particolare, va letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 179, comma 1, lett. f).

Secondo quest’ultimo, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Ma non è tutto.

L’art. 179, comma 2, chiarisce anche che l’acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione.

O almeno lo è laddove tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

Infatti, se il coniuge proprietario di un bene personale lo vende ricavandone un prezzo, il successivo acquisto nel quale viene utilizzare tale denaro gli appartiene come bene personale se all’atto d’acquisto interviene il coniuge non acquirente e nell’atto di acquista viene specificata la provenienza del denaro utilizzato.

Ancora, la Cassazione chiarisce cosa accade quando l’acquisto avviene attraverso denaro di provenienza non tracciabile, denaro quindi non specificamente qualificabile come denaro personale del coniuge acquirente.

L’effetto limitativo della comunione, infatti, si produce solo se i beni sono effettivamente personali.

Ebbene, gli Ermellini ritengono che in mancanza di tracciabilità, il bene ricada nella comunione legale. E questo anche laddove l’altro coniuge intervenuto abbia dichiarato l’appartenenza personale stante il denaro personale utilizzato.

L’ordinanza richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n. 22755/2009) secondo cui dalla stessa lettera dell’art. 179 c.c., comma 2 risulta che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente a escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale.

L’intervento adesivo del coniuge non acquirente, infatti, può rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo quando assuma il significato di un’attestazione di fatti.

Inoltre, è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene.

Gli Ermellini, infine, affermano il seguente principio di diritto. Ovvero che l’art. 179, co. 2, lett. f) attribuisce la natura di beni personali ai “beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio”.

Tra questi non si può annoverare il denaro contante che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza.

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