Una sentenza del Tribunale di Milano ha fatto il punto in merito all’ ascensore condominiale e alla modalità di ripartizione delle spese

Come devono essere ripartite le spese relative all’ ascensore condominiale?
Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 19 settembre 2017, si è occupato proprio di tale questione.
Secondo i giudici, il condominio può derogare al criterio legale di ripartizione della spesa relativa all’ ascensore condominiale solo con il consenso unanime di tutti.

Nel caso di specie, un condomino aveva impugnato la delibera con cui l’assemblea di condominio aveva approvato un’unica tabella per la ripartizione delle spese.

Le spese riguardavano i due ascensori presenti in condominio. L’assemblea aveva escluso dal pagamento delle spese i proprietari delle unità immobiliare del piano rialzato. Lo stesso aveva fatto con i proprietari di due cantine.
Il ricorrente ha evidenziato che l’assemblea avrebbe dovuto escludere anche lui dal pagamento di tali spese.
Questo in quanto proprietario di un’unità immobiliare sita al quinto piano che, a seguito di frazionamento, non poteva usufruire dell’ ascensore condominiale.
Il Tribunale ha quindi osservato che “tutti i titolari delle unità immobiliari comprese nell’edificio (…) sono tenuti a contribuire al pagamento dei costi della gestione del fabbricato e alla manutenzione delle parti comuni”.
I giudici hanno riafferma affermato il principio sancito dall’art. 1124 c.c..
Questo prevede che la ripartizione tra i condomini delle “spese di ricostruzione (oltre che di manutenzione) delle scale”, sia applicabile anche all’ascensore condominiale.

Inoltre, tale criterio di ripartizione può essere derogato dal condominio solo con il consenso di tutti i condomini.

Per tali ragioni, la delibera dell’assemblea di condominio non poteva considerarsi legittima.
La ragione? La stessa era stata adottata a maggioranza e non all’unanimità.
Ne consegue che doveva essere accolta l’impugnazione della delibera. Ciò alla luce del fatto che “l’assemblea approvato a maggioranza e non all’unanimità, l’esclusione di alcuni condomini dal pagamento delle spese ascensore che devono essere ripartite a carico anche dei proprietari degli immobili posti al piano terreno e delle cantine”.
Pertanto, il Tribunale ha annullato la delibera impugnata circa la ripartizione delle spese relative all’ ascensore.
Il condominio è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali.
 
 
 
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2 Commenti

  1. Due condomini del piano terra non pagano le spese dell’ascensore, compreso la manutenzione, l’ascensore arriva anche ai box, i due del piano terra quando con la spesa arrivano ai loro box caricano la spesa in ascensore per poi scaricarla al piano terra. L’amministratore li esclude totalmente dalle spese dell’ascensore, chiedo: è regolare fare questo? Io penso che non sia giusto.

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