Il COA di Forlì ha chiesto al Consiglio Nazionale Forense di sciogliere due dubbi: uno sulla polizza professionale dei patrocinatori abilitati e l’altro sull’assicurazione infortuni per collaboratori, dipendenti e praticanti.

In merito alla assicurazione dei praticanti, e non solo, è stato chiamato a esprimersi recentemente il Consiglio Nazionale Forense.

Il COA di Forlì, infatti, ha rivolto al CNF due quesiti importanti.

I praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale?

E ancora, chi è il soggetto su cui grava l’obbligo di stipulare la polizza di assicurazione dei praticanti, dei collaboratori e dei dipendenti contro gli infortuni?

Ebbene, il Consiglio Nazionale Forense trova entrambe le risposte nell’art. 12 della Legge 247/2012.

Per quanto riguarda il quesito che concerne l’obbligatorietà dell’ assicurazione dei praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo il CNF precisa che, la legge è chiara sul punto.

L’art. 12 comma 1 della legge n. 247/2012 prevede quanto segue.

“L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa”.

Questa disposizione non fa riferimento alcuno ai praticanti abilitati al patrocinio. Questo però non significa, secondo il CNF, che non sarebbe auspicabile stipulare una assicurazione dei praticanti in questo caso specifico.

Inftti, il patrocinio di pratiche di valore inferiore rispetto a un avvocato abilitato, non lo esime dalla possibilità di commettere errori.

In merito invece al secondo quesito, il CNF ritiene che si debba fare riferimento al comma 2, sempre dell’art 12 della legge n. 247/2012, così come modificato dal decreto legge n. 148/2017.

In base a quest’ultimo, si sancisce quanto segue.

“All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ((…)) ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. (…).”

 

Leggi anche:

ASSICURAZIONE: ESTENSIONE DELLE GARANZIE A TUTELA DELL’ASSICURATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui