Nella sentenza in commento la Cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito statuendo che l’autorizzazione all’accesso in zona a traffico limitato va legata al titolare del permesso e non anche al veicolo

Il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l’opposizione presentata da una automobilista ai verbali di accertamento della violazione degli artt. 7 e 201 del Codice della Strada relativi alle norme sulla circolazione stradale nei centri abitati, nonché dell’art. 384 del regolamento esecutivo al predetto codice ( d.P.R. n. 495/1992), elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Roma per aver fatto accesso in zona ZTL senza autorizzazione.

La decisione veniva confermata anche in secondo grado. Ed in vero, il Tribunale aveva constatato che donna aveva fatto accesso alla zona a traffico limitato con l’autovettura che, poco prima, aveva acquistato da suo fratello, già titolare del permesso in qualità di residente.

Peraltro, il premesso era stato regolarmente rinnovato ed era valido per ulteriori cinque anni. Né, dal suo canto, il Comune di Roma aveva mai provato che fosse intervenuta apposita revoca.

Per il Tribunale adito, la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso consentendo il controllo, tanto che il permesso riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, rimanendo il veicolo identico dal punto di vista materiale ma non anche dal punto di vista giuridico, una volta effettuata la nuova immatricolazione.

Peraltro, aggiungeva in premessa che l’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi, per cui l’onere di allegazione e produzione resta della parte interessata.

Ma a seguito del ricorso per Cassazione presentato dal Comune di Roma, l’esito del processo è nettamente mutato.

Affermano i giudici della Cassazione che la sentenza impugnata muove dall’erroneo presupposto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato al veicolo, la cui targa costituisce l’unico elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non anche alla persona.

Se è vero infatti che la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso consentendo il controllo (Cass. n. 20130/2015) – come sostenuto dal Tribunale-, ciò non vuol dire che il permesso accede al veicolo, di modo che il trasferimento dello stesso comporti anche quello del permesso.

Peraltro, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il giudice deve conoscere la normativa regolamentare adottata dal comune di riferimento per disciplinare l’accesso in zone ZTL, eventualmente richiedendo al comune stesso la documentazione necessaria.

Solo all’esito di una compiuta ricognizione in tale senso è possibile valutare la sussistenza o meno della violazione contestata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Vittoria, dunque, per la ricorrente.

La redazione giuridica

 

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