La Corte di Cassazione si è espressa in merito ad autovelox e segnaletica inadeguata, fornendo chiarimenti sull’onere della prova e su chi gravi

Quando si parla di autovelox e segnaletica inadeguata, a chi spetta l’onere della prova?
Per la Cassazione, l’onere della prova in merito grava su colui che si oppone alla sanzione per il mancato rispetto dei limiti di velocità dimostrare la segnaletica inadeguata.
Lo hanno stabilito i giudici della seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 23566/2017 che ha fornito chiarimenti su autovelox e segnaletica inadeguata.
La presenza degli autovelox fissi richiede una adeguata segnalazione a mezzo di cartelli leggibili.
Questi devono avere posizione, colore e caratteri appropriati allo scopo.
Tuttavia, non spetta alla Pubblica Amministrazione dover dimostrare l’adeguatezza o meno della segnaletica, bensì al trasgressore che si oppone all’infrazione accertata nei suoi confronti.
Nel caso di specie, alcuni automobilisti multati avevano impugnati dei distinti verbali di contestazione per superamento dei limiti di velocità.

Questi erano stati rilevati da alcuni autovelox fissi posizionati su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale.

Tutti avevano contestato la validità dell’accertamento delle infrazioni che gli erano state addebitate sul presupposto dell’irregolarità della segnaletica stradale.
Ciò perché indicava la presenza delle postazioni fisse di rilevamento della velocità in modo inadeguato, a loro avviso.
In merito ad autovelox e segnaletica inadeguata, il Tribunale ha confermato la sussistenza di una violazione della normativa sulla preventiva informazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale.
I contenuti di tale norma sono stabiliti in particolare dal D.M. del 15 agosto 2007, che aveva annullato tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati.
Inoltre, per il giudice d’appello, sarebbe stata l’amministrazione a essere gravata dell’onere della prova. Questo non solo quanto alla presenza dei relativi cartelli di indicazione, ma anche per quanto riguardava visibilità e intelligibilità delle scritte.
Onere non assolto, non essendo stato possibile verificare la velocità locale al tempo dell’installazione dei cartelli lungo il tratto di strada interessato agli accertamenti degli illeciti.

In Cassazione, però, tale motivazione non è stata accolta.

Per i giudici, era errato il giudizio del Tribunale in appello. Questo poiché nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dai cartelli che segnalavano gli autovelox.
Non solo. In materia di accertamento di violazioni dei limiti di velocità, compiuto mediante autovelox, ciò che rileva è la leggibilità dell’avviso della presenza degli stessi.

Un altro errore, per la Cassazione, è quello che concerne l’onere della prova. Questa spetterebbe infatti all’automobilista e non all’Amministrazione.

Come stabilito dalla sentenza n. 6242/1999, in tema di opposizione a sanzione amministrativa dovuta a violazione del limite di velocità, l’onere della prova spetta all’automobilista. E questo vale qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza.
Questi dovrà dimostrare con circostanze concrete la sussistenza della inadeguata segnaletica.
Pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, per poi essere riesaminata.
 
 
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