Divieti di assunzione degli incarichi e relative sanzioni. Ecco come disciplina il nuovo codice deontologico il rapporto tra avvocati ed ex clienti

L’articolo 68 del nuovo codice deontologico forense, tratta la delicata questione del rapporto che deve essere tenuto tra avvocati ed ex clienti. Come stabilito dal Consilio Nazionale Forense con la sentenza n 52/2014 e la n. 104/2011, sussiste il “divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all’avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell’incarico“.
Per non incorrere in sanzioni disciplinari, anche quando faccia trascorrere due anni, l’avvocato non potrà usare le notizie acquisite nel rapporto già esaurito. Inoltre il nuovo incarico deve essere del tutto “estraneo da quello espletato in precedenza”. Chiarite le linee generali, l’articolo 68 entra nel merito dei divieti più specifici. Viene così evidenziato il fatto che se un legale ha assistito congiuntamente “coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi”.
Altresì importante nel rapporto tra avvocati ed ex clienti, è che il legate che abbia assistito un minore in controversie famigliari deve poi sempre evitare di acquisire la difesa di uno dei due genitori. In quest’ultimo caso, come nella circostanza in cui un legale abbia assunto incarichi contro ex assistiti prima di un biennio, si va incontro ad una sospensione dell’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
La violazione degli altri divieti sanciti dall’articolo 68 del nuovo Codice, comporta invece la sospensione dell’attività professionale da uno fino ad un massimo di tre anni. Il Consiglio Nazionale Forense, pone anche un altro divieto. Con la sentenza  n. 80/2015, viene stabilito “l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi configgenti con la controparte che sappia assistita da avvocato che eserciti la professione nei suoi stessi locali”.
 
Leggi anche:
DEONTOLOGIA: SANZIONI PER L’AVVOCATO CHE CHIAMA LA COLLEGA SIGNORA
AVVOCATO SENZA MORALE. E’ AMMESSA LA RADIAZIONE DALL’ALBO?
 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui