L’avvocato che difende più parti con identica posizione processuale, ha diritto alla liquidazione di un onorario unico che può essere aumentato nelle percentuali indicate nel d.m. 585/1994 in base al numero delle parti assistite

La vicenda

Un cliente aveva impugnato la decisione della corte d’appello di Lecce che nel calcolare l’onorario spettante al proprio difensore per l’attività professionale prestata nell’ambito di un contenzioso involgente il risarcimento dei danni da emoderivati, aveva sommato all’importo già liquidato dal giudice di primo grado, l’ulteriore importo per l’attività stragiudiziale, effettivamente svolta e non riconosciuta dal primo giudice.
Con l’unico motivo di ricorso questi denunciava la violazione ed errata applicazione del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5 per aver applicato al caso di specie il disposto di cui al comma 4 che letteralmente dispone: “Qualora in una causa l’avvocato assista e difende da più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di 10 e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime 10 e fino ad un massimo di 20. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione”.
A detta del ricorrente tale disposizione, troverebbe il suo esclusivo ambito di applicazione nei soli casi di soccombenza giudiziale, laddove nei confronti dell’avvocato le spettanze e la misura delle competenze maturate dovrebbero essere determinate sulla scorta dei principi che governano i contratti d’opera intellettuale.

Ma è proprio cosi?

Per i giudici della Cassazione “il motivo appare non fondato”.
L’art. 5 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, che, come anticipato, contiene i criteri generali per la liquidazione degli onorari dovuti agli avvocati e che rappresenta la disciplina applicabile ratione temporis al caso in esame, alla quale rinvia l’art. 2233 c.c. in assenza di diverso accordo tra le parti, espressamente prevede che:
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice.
 2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
 3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
 4. Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione.
5. Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l’esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all’oggetto della causa, l’avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.
6. All’atto della decisione definitiva, la liquidazione dell’onorario prevista dall’art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva”.

Il diritto all’onorario ai sensi del D.M. n. 285 del 1994

Emerge dal testo sopra enunciato che i commi 1,2 e 6 si riferiscono alla liquidazione giudiziale a carico del soccombente mentre il comma 3, parametro integrativo dei precedenti, riguarda la liquidazione dell’onorario a carico del cliente; il comma 4 e 5 indicano i criteri matematici per la liquidazione dell’onorario qualora l’avvocato assista e difenda una pluralità di persone con la medesima posizione processuale, da applicare sia in caso di soccombenza, sia per il cliente.
A differenza delle altre disposizioni appena citate, per i commi 4 e 5 il legislatore non risulta avere specificamente indicato l’ambito di applicazione, poiché questi non introducono un nuovo criterio di determinazione dell’onorario, ma affermano che i criteri utilizzati per la determinazione dello stesso, nell’ipotesi in cui l’avvocato assista un solo cliente, debbono essere utilizzati in caso di una difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, onorario che non va maggiorato in assenza di specifiche ragioni; il comma 5 prevede poi una deroga alla divisione pur in presenza di unità di posizioni processuali, allorché ricorrano situazioni particolari.
D’altra parte, la costante giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che i parametri del D.M. n. 285 del 1994 hanno portata generale ed in quanto tali, sono applicabili nell’ambito del rapporto avvocato-cliente, ai fini della determinazione dell’onorario.
Peraltro il ritenere unico il compenso liquidato per la difesa nel giudizio in questione, seppure riferito a plurime ed identiche posizioni, esclude che nella specie il giudice di merito sia incorso nella violazione dei minimi tariffari, dovendosi valutare gli stessi in riferimento all’intero e non alla frazione.
Per tutti questi motivi il ricorso è stato rigettato, nulla disponendo in ordine alle ulteriori spese di giudizio. La redazione giuridica

La redazione giuridica

 
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