Tra le agevolazioni previste per i portatori di handicap, c’è anche l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i disabili.
L’esenzione sul bollo auto per i disabili è un beneficio di cui alcuni portatori di handicap e i familiari di cui sono a carico possono usufruire.
Ecco in che modo fare domanda e cosa c’è da sapere a riguardo.
In primo luogo, l’esenzione del bollo auto per i disabili è riconosciuta solo per certe categorie di portatori di handicap e per i familiari di cui sono fiscalmente a carico.
Ad averne diritto sono:
- i sordi ai sensi della legge n. 381 del 26 maggio 1970;
- inoltre, i ciechi assoluti o con ridotta capacità visiva definiti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001;
- i soggetti affetti da handicap psichico o mentale che risultano titolari dell’indennità di accompagnamento e gli inabili con grave difficoltà di deambulazione o pluriamputati il cui stato di handicap grave è stato certificato da una Commissione medica ASL, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992;
- i disabili con minorate capacità motorie, non colpiti da una grave limitazione alla capacità di deambulare.
- Nel caso in cui il disabile sia a carico di un familiare, perché titolare di reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, delle agevolazioni può beneficiare quest’ultimo. Questo in riferimento al veicolo utilizzato totalmente o prevalentemente per il portatore di handicap.
Alle categorie di portatori di handicap indicate, che hanno diritto all’esenzione del bollo auto per i disabili, le Regioni possono aggiungerne, a loro discrezione, delle altre.
Per questa ragione è opportuno informarsi negli uffici della Regione competenti.
Ancora, è possibile chiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli con cilindrata di:
- 1000 centimetri cubici per auto alimentate a benzina;
- 800 centimetri cubici per quelle diesel.
L’esenzione dal bollo auto vale in due circostanze.
Quando il veicolo è intestato direttamente al disabile e quando il proprietario del mezzo è il familiare di cui il soggetto portatore di handicap è a carico.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto per i disabili, però, vale solo per un veicolo.
E questo anche se il disabile ne possiede più di uno.
La decisione è rimessa al portatore di handicap, che al momento della presentazione della domanda deve indicare il numero della targa del veicolo eletto.
Non beneficiano dell’esenzione, invece, i veicoli intestati ad altri soggetti privati o pubblici.
Come ottenere l’esenzione
Il disabile o il familiare interessato a ottenere l’esenzione dal bollo auto, purché in possesso dei requisiti sopra indicati, deve fare domanda entro 90 giorni dalla scadenza per il pagamento della tassa automobilistica e solo per il primo anno in cui la richiede.
La domanda può essere presentata a mano o tramite raccomandata A/R all’Ufficio Tributi della Regione o, in mancanza, presso l’Agenzia delle Entrate del territorio.
Cosa allegare alla domanda
- il certificato medico attestante lo stato d’invalidità;
- la dichiarazione dei redditi del disabile o del familiare da cui risulta che il portatore di handicap è a suo carico.
Una volta ricevuta l’istanza, gli uffici competenti trasmettono all’Anagrafe tributaria i dati in essa contenuti:
- data e protocollo;
- codice fiscale del soggetto richiedente (disabile o familiare);
- targa e tipologia di veicolo.
Verificati i requisiti richiesti, gli uffici competenti devono informare gli interessati.
Ciò avverrà sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda. Chi ha ottenuto l’esenzione, non è tenuto a esporre sull’auto avvisi o contrassegni che lo attestino.
Il diritto all’esenzione si può anche perdere laddove vengano meno i requisiti previsti.
Oppure, se l’auto per il quale è stata presentata domanda viene venduta.
In questi casi spetta al soggetto beneficiario comunicare questi mutamenti allo stesso ufficio che aveva concesso l’agevolazione.
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