Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (la n. 227 del 20/01/2015), in linea con l’orientamento dominante della Giurisprudenza, offre qualche spunto di riflessione sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

La questione problematica che si vuole indagare riguarda «l’ascrivibilità» o meno alla Pubblica Amministrazione della responsabilità per gli eventi lesivi causati da “cose” – come il fondo stradale – di cui essa sia custode. Giova innanzitutto individuare gli estremi che valgano ad integrare lo status di custode. E’ pacifico in giurisprudenza sostenere che l’Ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito riveste  lo status di custode in quanto esso versa in una situazione tale da poter sorvegliare, controllare la strada stessa e modificarne le condizioni di fruibilità. Più in generale però possono definirsi custodi tutti  soggetti pubblici o privati che hanno  una disponibilità piena ed esclusiva della cosa.

Inoltre, a norma dell’art. 2051 c.c. la quale delinea la ipotesi di responsabilità oggetto della presente disamina, è la natura intrinseca delle cose su cui il custode ha potere di vigilanza e controllo a rivelarsi potenziale fonte di danno e non il comportamento del soggetto responsabile. Sulla scorta delle più recenti determinazioni della dottrina e della giurisprudenza, anche i beni demaniali sarebbero forieri di responsabilità ex art. 2051 c.c. (in capo, in questo caso, come é ovvio alla P.A.) a meno che, come prescrive la norma citata, la Pubblica Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza del caso fortuito.

Quest’ultimo elemento che dovrà essere accertato dal Giudice, caso per caso, è il solo idoneo ad escludere la responsabilità del soggetto pubblico custode del bene e va individuato utilizzando criteri più ampi rispetto a quelli valevoli per i beni privati stanti le caratteristiche costituite dall’estensione della cosa e dall’uso diretto da parte di un pubblico indiscriminato di utenti che con il loro comportamento potrebbero esporre il bene a fattori di rischio non prevedibili e controllabili dal custode.

Diversamente dalla regola operante in tema di responsabilità ex art 2043 c.c., l’onere della prova incombe sul soggetto che ha una relazione qualificata con la cosa, da cui scaturisce l’obbligo di custodia. Di quest’aspetto si occupa ampiamente la sentenza in commento la quale riguarda un caso in cui l’attore mentre viaggiava a bordo di ciclomotore, a causa di una buca presente sul manto stradale di un piccolo comune campano, improvvisamente rovinava al suolo. L’istante riportava quindi lesioni personali per cui chiedeva la condanna del convenuto ente pubblico al risarcimento dei danni subiti.

La predetta buca non era visibile in quanto ricolma d’acqua, e non era stata opportunamente segnalata. Ciò che il Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata sottolinea marcatamente è, appunto, proprio l’aspetto relativo alla prova del fortuito. Asserisce difatti, in linea con i più recenti arresti della Suprema Corte (v. fra le altre Cass. n. 287 del 13/01/2015) che “in relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, la prova del fortuito attiene alla dimostrazione dell’espletamento da parte del custode dell’attività di vigilanza, di controllo e di manutenzione dovuta in relazione alla natura della cosa, laddove, qualora tali situazioni siano originatesi da comportamenti degli utenti ovvero da una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la prova del fortuito da parte del custode si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile, ne tantomeno superabile con l’ordinaria diligenza e di quanto medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno.”

Nel caso relativo alla sentenza in esame l’istante offriva piena prova della sussistenza del danno subito e del nesso causale tra quest’ultimo e il bene in custodia. Nessuna prova della sussistenza di caso fortuito veniva invece offerta dall’ente pubblico convenuto, portando il Giudice a determinarsi per la condanna di quest’ultimo.

Avv. Laura Faretta

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