I buoni lavoro con il Decreto Dignità potranno essere utilizzati dalle imprese agricole, dalle strutture turistiche e dagli enti locali per pagare i lavoratori

Con l’approvazione del Decreto Dignità, la questione dei buoni lavoro è tornata al centro del dibattito.

La versione definitiva del testo ribadisce la centralità delle tematiche già presenti nel decreto legge predisposto dal Governo Lega-M5S. Eccetto che per alcune modifiche sopraggiunte in sede parlamentare che, tuttavia, non snaturano l’impianto originario.

Come noto, le macro aree su cui si è focalizzato il decreto dignità restano lavoro, fisco, gioco d’azzardo e sport dilettantistico.

E tra le novità più discusse, c’è il ritorno dei buoni lavoro, sebbene in modo diverso da come erano impostati in precedenza.

Dopo l’abolizione, infatti, i voucher avevano assunto la nuova veste della Prestazione Occasionale (PrestO).

Tutte insieme, le associazioni datoriali e le imprese avevano richiesto il ritorno dei buoni lavoro da rilasciare per il pagamento di determinati servizi e impieghi occasionali di tipo accessorio. L’emendamento accolto in sede di approvazione, riformulato rispetto alla previsione originaria, ha consentito di utilizzare i PrestO come i vecchi voucher.

Vale a dire, impiegarli come veri e propri buoni lavoro ai settori dell’agricoltura, del turismo e degli Enti Locali. Il tutto, allo scopo di migliorare la condizione delle fasce più deboli.

Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, ha ricordato che “con i voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagn”.

Qui infatti,  sono impiegati “soltanto per le attività svolte da disoccupati, cassintegrati, pensionati e giovani studenti che non siano stati operai agricoli l’anno precedente”.

Secondo Moncalvo, il ritorno dei buoni lavoro in agricoltura riafferma dei “principi originari senza gli abusi che si sono verificati in altri settori e si assicura al settore uno strumento agile, flessibile che semplifica rispondendo soprattutto ad un criterio di tempestività tipica di una attività condizionata dalla natura ma che offre anche una opportunità di integrare il reddito delle categorie più deboli”.

In cosa consiste il ritorno dei buoni lavoro

Allo scopo di favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali, il provvedimento reca alcune modifiche all’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con mod. dalla L. 96/2017) disciplinante prestazioni occasionali, libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale.

In particolare, imprese agricole, strutture alberghiere o strutture ricettive operanti nel settore del turismo, nonché gli Enti Locali, potranno fare uso dei buoni lavoro come mezzo di retribuzione per under25. Ma anche per disoccupati, pensionati, percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.

Ma non è tutto.

In seguito a una modifica inserita nella nuova legge, sarà possibile l’uso dei voucher ad alberghi e strutture ricettive che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato.

Mentre, per le aziende agricole, resta il limite di 5 dipendenti.

I tempi di utilizzo, inoltre, sono allungati rispetto agli attuali 3 giorni.

Il pagamento con questo sistema potrà avvenire con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni tra la data di inizio e il monte orario complessivo presunto.

 

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