Il condominio non dovrà risarcire la donna caduta nel cortile condominiale essendo stata accertata la sua condotta imprudente e il fatto che ben conoscesse lo stato dei luoghi

La vicenda

L’istante aveva citato in giudizio il condominio chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti  causa della caduta occorsa all’interno del cortile comune, su un pavimento dissestato, privo di alcuna segnaletica ed in condizioni di scarsa illuminazione.

Accolta in primo grado, la domanda risarcitoria fu respinta in appello; ed invero, la corte territoriale di Cagliari accolse l’appello proposto dal codominio volto a censurare la sentenza per l’assenza dei presupposti di accoglimento dell’istanza, in quanto l’attrice non aveva fornito prova delle condizioni di pericolosità del luogo, essendo il pavimento costituito da lastroni quadrati ed essendovi comunque condizioni di visibilità adeguate. Non vi era dunque, alcuna prova del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, mente vi era prova del caso fortuito costituito dalla condotta disattenta della danneggiata che conosceva o doveva conoscere bene lo stato dei luoghi, visto che all’interno del condominio vi abitava la propria figlia.

La sentenza è stata confermata anche dai giudici della Cassazione (sentenza n. 18319/2019) che ha tal riguardo, hanno ritenuto la ricostruzione operata dal giudice di secondo grado, incensurabile e immune da vizi.

La corte territoriale aveva correttamente ritenuto che, in mancanza di prova del nesso di causalità, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., non fosse configurabile, dando continuità, alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e, dall’altra parte aveva sottolineato che, in ogni caso vi fosse un elemento scriminante della responsabilità oggettiva del custode, costituito dalla prova di una condotta imprudente della danneggiata che non aveva posto in essere, essendo pienamente in condizioni di farlo, le dovute cautele nell’uso della cosa.

Per tali motivo il ricorso della danneggiata è stato respinto con conseguente condanna alle spese di giudizio.  

La redazione giuridica

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