Una sentenza del Tar Piemonte ha fornito importanti chiarimenti in merito ai cani in casa e alla possibilità di effettuare sequestri

Tenere dei cani in casa non è, in linea di massima, un problema, ma potrebbe diventarlo se sono troppi e in condizioni igieniche e di alloggiamento non consone.

A dirlo è una sentenza del Tar del Piemonte, la n. 1378/2017.

Per i giudici, non è possibile ospitare cani in casa senza alcun limite, e anzi, tale circostanza può anche giustificare il sequestro degli animali tenuti in condizioni incompatibili.

Infatti, troppi cani in casa, magari tenuti in condizioni precarie, possono far scattare i provvedimenti dell’autorità e addirittura il sequestro amministrativo degli animali a seguito di un’ispezione disposta dalla Procura.

È quanto avvenuto nel caso di specie analizzato dal Tar, dove una coppia si è vista respingere le proprie doglianze.

I ricorrenti si erano scagliati contro l’ordinanza con cui il Comune ha disposto il trasferimento di tutti i 29 cani presenti presso la loro proprietà.

Tutti da trasferire, a esclusione di 5 animali da individuarsi in accordo con i responsabili del Presidio Multizonale Veterinario.

Il Comune, costituitosi in giudizio, ha evidenziato la gravità della situazione. I problemi erano sorti a seguito delle lamentele di alcuni vicini, al punto che il servizio veterinario di igiene e sanità pubblica della ASL competente aveva effettuato un sopralluogo presso la proprietà. Qui era stata riscontrata una situazione critica.

In un primo momento, ai ricorrenti era stato ordinato di provvedere allo sgombero di materiali ivi accumulati, alla pulizia e disinfezione. Un provvedimento rimasto, tuttavia, inottemperato.

In seguito a nuovi esposti, è stato effettuato un nuovo sopralluogo dal quale è scaturito il verbale poi oggetto di convalida e successiva opposizione.

Nello specifico, i Carabinieri hanno rilevato la presenza dei 29 cani detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura per numero, modalità di custodia e promiscuità.

Ma non è tutto.

Il Comune ha rappresentato come la fase esecutiva del provvedimento impugnato fosse apparsa piuttosto travagliata, in quanto la proprietà, dapprima, rifiutava l’accesso, quindi non era intervenuta spontaneamente.

Un successivo sopralluogo ha poi individuato ulteriori 14 cani, oltre ai 29 già oggetto dei provvedimenti impugnati, che risultavano convivere con ratti, con i quali condividevano cibo e acqua, oltre che essere affetti da patologie comportamentali.

Nella sentenza in oggetto, il Tar si è pronunciato sulla natura dell’atto impugnato, chiarendo che il sequestro confermato in sede di opposizione resta un provvedimento di natura cautelare.

Tale provvedimento è destinato a perdere efficacia laddove non intervenga la confisca e comunque nel termine di sei mesi.

Nel caso in esame, pertanto, il ricorso è ritenuto improcedibile. Ciò a causa della perdita di efficacia ex lege del provvedimento di sequestro.

Inoltre, il Tribunale ha valutato le relazioni di esperti prodotte dai ricorrenti. Da esse, emergerebbero considerazioni diverse circa lo stato di detenzione dei cani.

Secondo il Collegio, pertanto, queste non sarebbero idonee a sconfessare i vari accertamenti disposti dall’amministrazione e prodotti in giudizio. Accertamenti che hanno avuto tutti esito univoco.

Ognuno di questi, infatti, ha accertato le condizioni critiche in cui venivano tenuti gli animali.

Addirittura, in una delle due, si legge di come il veterinario non abbia potuto osservare gli animali.

Infine, è stata dichiarata inammissibile anche la memoria con cui i ricorrenti si sono lamentati della richiesta relativa alle spese per il mantenimento dei cani. Richiesta da loro ritenuta illegittima.

Non solo tale memoria difensiva non è stata notificata, ma la problematica atterrebbe comunque alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms al numero WhatsApp 3927945623

 

 

 

Leggi anche:              

ACCESSO AI CANI IN UN PARCO PUBBLICO, IL SINDACO PUÒ VIETARLO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui