Spetta all’appaltatore, in forza della sua preparazione e dell’obbligazione assunta con il cliente, il coordinamento e il controllo dei lavori svolti, anche da terzi, e influenti sulla struttura del tetto

Inadeguato isolamento della canna fumaria del camino, realizzato a ridosso di travi in legno. Sulla base di tali rilievi, effettuati dai Vigili del Fuoco, il proprietario di un immobile ha chiamato in giudizio il soggetto cui erano stati appaltati i lavori di ristrutturazione., in seguito a un incendio sviluppatosi nell’edificio.
L’uomo, nello specifico, richiedeva il risarcimento dei gravissimi danni subiti, ai sensi dell’articolo n. 1669 del codice civile relativo a ‘rovina e difetti di cose immobili’. L’appaltatore, a sua volta, si difendeva ribaltando la responsabilità sull’artigiano che aveva materialmente costruito la canna fumaria.
Della vicenda si è occupato il Tribunale di Reggio Emilia che, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti, rilevava come, effettivamente, le operazioni di montaggio del camino fossero state effettuate dall’artigiano mentre, l’appaltatore si era limitato a curare le relative opere murarie.
Nonostante ciò, secondo il Giudice tale circostanza non escludeva la responsabilità dell’appaltatore per i danni subiti dal proprietario. La trave in legno, infatti, era stata posizionata proprio nella zona destinata alla realizzazione della canna fumaria e, quindi, in un luogo oggettivamente del tutto inadeguato per garantire la sicurezza dell’intera struttura; “una pericolosità comunemente percepibile da chiunque, alla luce della comune esperienza in ordine alla infiammabilità del legno”.
Il Tribunale ha precisato che l’appaltatore aveva, in ogni caso, un obbligo di coordinamento e controllo dell’attività realizzata da terzi coinvolti nell’intero progetto con una concreta incidenza sulla struttura del tetto. Tale compito deriva sia dalla sua preparazione tecnica, in base alla quale era l’unico deputato ad apprezzare la compatibilità degli interventi con la copertura realizzata, sia in forza delle obbligazioni assunte nei confronti del danneggiato, che gli imponevano la realizzazione di un prodotto completo e sicuro.
In base a tali considerazioni il Giudice, con sentenza n. 441 del 31 marzo 2016, ha ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria del proprietario, condanna do l’appaltatore al pagamento dei una cifra pari a 50mila euro oltre alle spese legali.
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