Canna fumaria, si può posizionare senza il consenso degli altri condomini?

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Si può posizionare la canna fumaria sul muro del palazzo senza chiedere il consenso degli altri condomini? La sentenza del Tar Marche.

Il Tar Marche, con la sentenza n. 648/2017, ha stabilito che ogni condomino può posizionare la canna fumaria sul muro del palazzo senza bisogno di chiedere il consenso degli altri condomini.

La vicenda

Il proprietario di un ristorante, ubicato al piano terra di un edificio condominiale, aveva installato una canna fumaria ancorandola al muro del palazzo. Per fare ciò aveva richiesto e ottenuto il permesso dal Comune e dalle autorità preposte alla tutela sanitaria e paesaggistica.
Uno dei condomini si era opposto all’installazione della canna fumaria. In particolare, questi lamentava il fatto che essa gli arrecava danno poiché era posta sul cortile dove si affacciava la sua proprietà e la fuoriuscita dei fumi di scarico era in direzione delle finestre.
Inoltre, secondo il condomino, la canna fumaria era stata posta sul muro del palazzo senza il preventivo consenso di tutti i condomini e pertanto essa era da considerarsi irregolare.

La sentenza del Tar Marche

Il Tar Marche ha però dato ragione al proprietario del ristorante. Secondo il tribunale, infatti, è possibile procedere all’installazione di una canna fumaria senza il consenso degli altri condomini, purché venga rispettato l’uso del muro comune da parte di tutti e non venga alterata la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.
Ciò deve avvenire nel rispetto dei regolamenti comunali. Questi ultimi pongono dei limiti per la collocazione delle bocche dei camini. La canna fumaria va infatti installata ad almeno 1 metro al di sopra del colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri onde evitare immissioni nocive o sgradevoli a terzi.

Non è necessario il consenso di tutti i condomini

Tuttavia, pur non essendo necessario il consenso di tutti i condomini, vige comunque l’obbligo di informare dei lavori l’amministratore del condominio, il quale sarà tenuto a informare gli altri condomini alla prima riunione utile.
Il condominio, quindi, non può rifiutare l’utilizzo della facciata dell’edificio per ancorare i tubi di scarico, in quanto trattandosi di una parte comune, essa può essere utilizzata da ciascun condomino per i propri bisogni.
 
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