In caso di contestazione da parte del contribuente l’onere della prova spetta all’esattore, ma a tal fine non basta la dimostrazione dell’intimazione di pagamento

Se Equitalia non riesce a dimostrare l’esistenza e la notifica delle cartelle esattoriali asseritamente non pagate, la procedura esecutiva è nulla.
Lo ha chiarito, con sentenza n. 334/2017, la Corte d’appello di Genova, ricordando che se il destinatario delle intimazioni di pagamento nega l’esistenza della cartella o la sua previa notifica, spetta all’esattore l’onere di esibire tali elementi in giudizio.
Inoltre, secondo un consolidato orientamento delle giurisprudenza di legittimità la prova della notifica, in caso di invio a mezzo posta, può essere data esclusivamente producendo l’intera cartella con la relata e/o con l’avviso di ricevimento, mentre la sola ricevuta di ritorno non ha alcuna valenza.
Nel caso esaminato dal Giudice genovese, il contribuente si era opposto all’esecuzione affermando di non essere a conoscenza dei debiti per i quali l’ente della riscossione aveva avviato la procedura esecutiva ma, a fronte di tali contestazioni, Equitalia aveva depositato come prova unicamente le intimazioni di pagamento ex art. 50 d.p.r. n. 602/1973, relativo al termine per l’inizio dell’esecuzione.
Di conseguenza, in assenza della prova di aver notificato le cartelle, nei precedenti gradi di giudizio la Corte d’appello ha ritenuto di confermare la nullità della procedura esecutiva.
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