Illegittimo il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di una casa popolare  se adottato in carenza di un adeguata istruttoria

La dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di una casa popolare è illegittima laddove non sia supportata da un’istruttoria completa ed esaustiva. Questa deve essere fondata su dati rilevanti in maniera oggettiva.

Lo ha chiarito il TAR della Lombardia pronunciandosi sulla controversia tra una donna, assegnataria di un alloggio di edilizia pubblica e il Comune di Milano.

Il Comune, dopo due diffide, aveva pronunciato la decadenza dal beneficio per gravi danni causati all’alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell’edificio.

Nello specifico la signora era accusata del danneggiamento delle grate e dell’uso improprio delle cantine. In questi locali era stata segnalata la presenza di residui di cibo e di numerosi gatti randagi, da lei asseritamente nutriti.

La donna aveva impugnato il provvedimento decadenziale assumendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia. Contestava, in particolare, la mancanza di prove rispetto agli addebiti che le erano stati rivolti.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto di accogliere il ricorso in quanto fondato.

All’esame degli atti posti a fondamento della dichiarazione di decadenza è emerso che la maggior parte delle informazioni non erano state apprese in via diretta dai pubblici ufficiali che intervenuti nella vicenda. Esse erano invece il risultato delle testimonianze di soggetti spesso non chiaramente identificati. Spesso, inoltre, si riferivano a comportamenti della ricorrente o dei suoi familiari tenuti all’esterno dell’abitazione. Condotte, pertanto, irrilevanti ai fini della sussistenza o meno dell’idoneità a permanere negli alloggi popolari.

Quindi, concludono i Giudici, “essendosi al cospetto di un provvedimento adottato in carenza di un adeguata istruttoria, che impedisce di addebitare con certezza alla ricorrente o ai suoi familiari le responsabilità che dovrebbero fondare la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, non può che ritenersi illegittimo l’operato dell’Amministrazione”.

 

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