Nessun termine è previsto per la durata dell’incarico del consulente nominato dal PM– se non il termine generale dello svolgimento delle indagini preliminari, per cui non può essere ridotto il suo compenso qualora l’espletamento dell’attività sia durata più di sei mesi

La vicenda

All’esito di un procedimento penale per duplice omicidio colposo, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Locri liquidava la somma di 28.000, 00 euro a titolo di compenso per l’attività svolta come consulente tecnico di parte.

Quest’ultimo tuttavia, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 170 D.lgs. n. 115/2002 chiedendo la liquidazione integrale delle spese documentate e un maggior compenso.

Ma il Tribunale di Locri rigettava la sua istanza osservando che “sulla liquidazione delle spese nella misura richiesta il consulente risultava ormai soddisfatto; che, quanto alla determinazione degli onorari, doveva condividersi la precedente ordinanza secondo cui gli incarichi e le proroghe non potevano eccedere il termine di sei mesi di cui all’art. 277 comma 4 c.p.p., oltre il quale nessuna liquidazione può essere richiesta o concessa; che secondo la giurisprudenza, il compenso spettante ad un ausiliario non esplicitamente contemplato tra le categorie tipiche deve seguire la tariffa giudiziale e non quella professionale attesa la natura pubblicistica dell’incarico (Cass. n. 2152/2012); e che, infine, la liquidazione del Pm anche in riferimento agli onorari risultava rispettosa dei criteri di legge (artt. 49 e 56 del DPR n. 115/2002, nonché del DM 30.5.2003).

Il ricorso per Cassazione

A detta del ricorrente il giudice di merito aveva fatto erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 227, comma 4 c.p.p., (“il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi”), norma dettata per la relazione del perito nominato dal giudice e non valida anche per l’ipotesi di attività svolta dal consulente tecnico nominata dal pubblico ministero.

Ed invero, egli era stato nominato quale c.t.p. con incarico inizialmente della durata di 60 giorni, cui avevano fatto seguito una serie di proroghe autorizzate dallo stesso pubblico ministero.

A fronte di questa circostanza, il Tribunale di Locri aveva ritenuto corretta la riduzione delle vacazioni contenuta nel decreto di liquidazione perché la durata dell’incarico e delle proroghe non poteva comunque superare il termine massimo dei sei mesi previsto dal citato art. 227 comma 4 c.p.p.

La decisione

Ebbene secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, per il deposito della relazione non ne comporta la nullità o l’inutilizzabilità”, ma il ritardo in cui sia incorso l’ausiliario del giudice rileva sul piano del compenso (Cass. n. 13108/2017).

«La disposizione, – chiariscono i giudici della Cassazione – è però dettata per il perito nominato dal giudice e non per il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell’art. 359 c.p.p.».

L’articolo dispone, al primo comma, che “il pubblico ministero, quando procede ad accertamento, rilievo segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera; il consulente – prosegue il secondo comma – può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere singoli atti di indagine”. Nessun termine è previsto per la durata dell’incarico del consulente – se non il termine generale dello svolgimento delle indagini preliminari di cui all’art. 407 c.p.p. – e l’art. 359 non fa rinvio alcuno all’art. 227 c.p.p.

Né al riguardo, assume rilievo la previsione dell’art. 73 delle norme di attuazione, al c.p.p. secondo cui “per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito”: il rinvio infatti è disposto unicamente per il compenso e non per la durata dell’incarico.

Il provvedimento impugnato è stato perciò cassato con rinvio al giudice di merito che dovrà rideterminare l’onorario al consulente tecnico secondo quanto premesso.

La redazione giuridica

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