Per la Cassazione, i contenziosi sui compensi degli avvocati sono sempre di competenza dei giudici ordinari. Ecco cosa ha stabilito la sentenza

Nella sentenza numero 23938/2018, la Corte di cassazione ha fatto il punto in merito ai contenziosi sui compensi degli avvocati.

Secondo gli Ermellini, infatti, il recupero degli onorari e i relativi contenziosi devono essere tenuti ben distinti dalle controversie di base nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte,

Pertanto, le controversie che gli avvocati instaurano per recuperare i propri crediti professionali insoddisfatti sono sempre di competenza del giudice ordinario.

E questo vale anche nel caso in cui le prestazioni professionali cui si riferiscono vertano in materia tributaria.

Ciò in quanto, secondo gli Ermellini, i contenziosi sui compensi dei legali derivano da un contratto di prestazione d’opera professionale stipulato tra soggetti privati.

E, pertanto, sono volti a ottenere l’adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica.

Tali contenziosi, dunque, devono essere tenuti ben distinti dalle controversie di base nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte.

In sostanza, questi restano sempre eterogenei rispetto alla materia che il legislatore attribuisce alla giurisdizione ordinaria e che è quella concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

A tal proposito, occorre ricordare che in senso contrario non rileva neanche l’articolo 14 del decreto legislativo numero 150/2011.

Tale norma individua la competenza per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato in capo all’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale il legale ha prestato la propria opera professionale.

Tuttavia, questa particolare disposizione “è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione”.

Ma non è tutto.

Infatti, la controversia oggetto del disposto normativo dell’articolo 28 della legge numero 794/1942, cui l’articolo 14 si riferisce, riguarda la liquidazione delle spettanze del legale svolte in un giudizio civile. Oppure, che si pongono in stretta correlazione con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale.

Sono escluse, invece, le attività stragiudiziali civili che non hanno detta natura e quelle svolte nel processo penale e amministrativo o davanti a giudici speciali.

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