Il Giudice di Pace di Palermo ha fatto il punto in merito al contrassegno assicurativo e alla legittimità della multa in caso di sua mancata esposizione

Il Giudice di Pace di Palermo con la sentenza n. 2768/2017 depositata in data 24.7.2018 ha fornito dei chiarimenti importanti in merito alla mancata esibizione del contrassegno assicurativo e alla relativa legittimità delle sanzioni.

Con la pronuncia in commento è stato deciso che la sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del Codice della Strada, può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione del contrassegno assicurativo non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno.

In buona sostanza, la norma che sanziona la mancata ottemperanza all’invito della P.A. a presentarsi, entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, va necessariamente coordinata con le disposizioni dettate dal DPR n. 445/2000.

E, in particolare con l’art. 43 del medesimo decreto.

La vicenda

Nel caso di specie, la ricorrente, a seguito di controllo da parte dell’Autorità di polizia, è stata invitata a presentarsi agli uffici della P.A. per esibire il contrassegno assicurativo relativo al proprio veicolo. Questo non era stato rinvenuto nel momento in cui gli agenti avevano effettuato l’accertamento.

Decorso infruttuosamente il termine per la presentazione, è stato redatto e notificato un verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 180 comma 8, CdS.

La ricorrente ha fatto opposizione contro tale provvedimento, sostenendo l’illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 43 del DPR n. 445/2000.

A suo avviso la P.A. avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il documento.

Ma analizziamo per un attimo la norma in questione.

L’art. 180 del codice della strada riguarda il possesso dei documenti di circolazione e di guida e stabilisce che i conducenti dei veicoli a motore, per circolare, devono avere con sé i seguenti documenti.

  • la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
  • la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;
  • l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida, nonchè un documento personale di riconoscimento;
  • il certificato di assicurazione obbligatoria.

Qualora il conducente sia sprovvisto di uno o più documenti indicati, andrà incontro a delle sanzioni.

Al conducente viene intimato di presentarsi, entro un termine stabilito, presso un ufficio di polizia per esibire il documento mancante.

Se non si ottempera, senza giustificato motivo l’art. 180, comma 8, del CdS prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.

Questa norma deve, adesso, essere interpretata in linea con i principi dettati dal DPR 445/2000 ed anche alla luce dei principi di leale collaborazione tra p.a. e cittadini.

L’art. 180 del codice della strada, infatti, mira a verificare se il soggetto che, durante un controllo, sia privo di un documento sopraindicato ne sia stato solo momentaneamente sprovvisto o se, invece, detti documenti non esistano affatto.

È inoltre vero che la presenza di copertura assicurativa può rilevarsi dalla consultazione di un pubblico registro cui le forze dell’ordine sono collegate telematicamente. Tale innovazione è stata, peraltro, quella che ha condotto, da ultimo, alla c.d. dematerializzazione del contrassegno assicurativo.

Va ricordato ancora che il D.P.R. n. 445/2000 è stato anche modificato dall’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183. Tale intervento ha riformulato il testo dell’art. 43 che attualmente recita quanto segue.

“Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa l’indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

La ricerca d’ufficio rappresenta, pertanto, un comportamento imposto alla P.A. Esso si configura quale concreta espressione del principio della leale collaborazione tra Stato e cittadino.

L’organizzazione dell’agire pubblico è infatti fondata sul principio della responsabilizzazione dei pubblici poteri e della trasparenza amministrativa.

Alla luce di quanto affermato, l’Autorità giudiziaria adita nella pronuncia in commento ha ritenuto che, nel caso di specie, la p.a. non avesse dimostrato l’impossibilità di reperire attraverso i pubblici registri o, anche, attraverso gli altri sistemi telematici a disposizione della stessa, l’effettiva esistenza del contrassegno assicurativa.

Pertanto, in assenza di tali prove, il ricorso è stato accolto.

 

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