Una sentenza della Cassazione ha fornito maggiori chiarimenti in merito alla possibilità di controllare il lavoratore con il badge

È possibile controllare il lavoratore con il badge ed eventualmente licenziarlo avvalendosi degli altri dati acquisiti con questo mezzo? Secondo la sentenza numero 17531/2017 emessa dalla Corte di Cassazione, tale utilizzo del badge è da considerarsi illegittimo.
Se infatti controllare il lavoratore con il badge per rilevare solo l’orario di ingresso e di uscita fa parte dell’uso di tale strumento, raccogliere una serie di altri dati inerenti alla prestazione lavorativa può divenire un tipo di controllo che è invece sottoposto alle cautele di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Con la sentenza in questione, i giudici della Corte di Cassazione hanno confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare inflitto a un lavoratore proprio avvalendosi delle risultanze dei dati acquisiti tramite il badge.
Nello specifico, giudici hanno avuto modo di precisare che rilevare le entrate e le uscite mediante un’apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro e utilizzabile anche quale strumento di controllo del rispetto del dovere di diligenza che grava sul lavoratore, laddove non sia né concordata con le rappresentanze sindacali né autorizzata dall’ispettorato del lavoro, rientra nella fattispecie di cui al secondo comma dell’articolo 4, risolvendosi in un controllo sull’orario di lavoro e in un accertamento sul quantum della prestazione.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, controllare il lavoratore con il badge si è sostanziato in quanto comportamento illegittimo da parte del datore di lavoro, in quanto il rilevatore della presenza trasmetteva alla centrale operativa dati riguardanti non solo l’orario di ingresso e di uscita, ma anche le sospensioni, i permessi e le pause.
In questo modo, l’apparecchiatura elettronica consentiva – di fatto- un controllo costante e a distanza del rispetto dell’obbligo da parte del lavoratore, senza che vi fosse alcuna garanzia procedurale.
Il suo utilizzo, in questo caso, non può essere quindi dichiarato legittimo.
 
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