Per la Cassazione l’invio della bozza di ctu rappresenta una garanzia per il diritto di difesa anche nella fase dell’elaborazione dei risultati dell’indagine peritale

E’ nulla la ctu (consulenza tecnica d’ufficio) laddove la perizia non venga  trasmessa agli esperti di fiducia delle parti prima del deposito. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 21984/2018.

Gli Ermellini sono pronunciati sul ricorso presentato da un uomo che aveva agito in giudizio contro l’Inps per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all’assegno di invalidità. La pretesa era stata respinta dal Tribunale di Napoli. Da qui la decisione dell’attore di rivolgersi alla Suprema Corte.

Il ricorrente lamentava, tra l’altro, la mancata rilevazione della nullità della consulenza tecnica d’ufficio per mancato rispetto dei termini dell’art. 195 c.p.c.. Il Ctu, infatti, non aveva mai inoltrato alle parti la bozza dell’elaborato depositando la perizia direttamente nel fascicolo informatico, peraltro oltre la scadenza dei termini. Nullità che era stata fatta valere nel primo atto difensivo successivo la scadenza, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6.

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso.

L’articolo 195 c.p.c. – chiariscono gli Ermellini –  regola i compiti del Ctu e le facoltà delle parti nel momento del deposito in giudizio della perizia. La norma rimette al giudice la determinazione di precise scansioni temporali che devono caratterizzare la consulenza tecnica d’ufficio.

L’obiettivo è garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa anche nella fase dell’ elaborazione dei risultati dell’indagine peritale. La dialettica si realizza così prima della sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum. In tal modo, infatti, il giudice è in grado di conoscere già all’ udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d’ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo.

L’omesso invio della bozza, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integra quindi un’ipotesi di nullità della consulenza. Tale nullità risulta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito; cosa che invece era avvenuta nel caso esaminato.

La nullità, aggiungono ancora dal Palazzaccio, è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione.

Il contraddittorio sui risultati dell’indagine, infatti, può essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione. Ciò al fine di poter valutare la necessità o l’opportunità di assumere chiarimenti dal Ctu, disporre accertamenti suppletivi  o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente. Nel caso in esame, tuttavia, tale sanatoria non si era verificata.

In base a tali considerazioni, dunque, la Cassazione ha ritenuto di accogliere le doglianze del ricorrente rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame della vicenda.

 

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