La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Torino: la provincia non pagherà i danni subiti dal danneggiato dopo l’incidente stradale dal momento che la curva pericolosa risultava adeguatamente segnalata

La vicenda

L’esponente conveniva in giudizio la Provincia di Novara e dichiarava di aver riportato gravi lesioni cadendo con il proprio ciclomotore mentre percorreva una strada rientrante nella gestione del predetto ente, al quale addebitava di non aver opportunamente segnalato una curva.

Nel contraddittorio con la parte convenuta, il Tribunale di Novara disponeva una c.t.u. sul tratto di strada in cui si era verificato l’incidente, all’esito del quale era emerso che la curva in questione non presentasse caratteristiche di pericolosità tali da richiedere l’adozione di segnaletica ulteriore rispetto a quella già istallata (segnale di doppia curva pericolosa; due delineatori modulari bianchi e neri; adeguata manutenzione del fondo stradale; delimitazione della carreggiata e dell’asse stradale con linee di colore bianco).

Rigettava pertanto, la domanda attorea e la sentenza trovava conferma anche in appello.

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.

Ma per i giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 17658/2019), la decisione impugnata era corretta e immune da vizi.

Come noto, l’ente proprietario della strada deve, ai sensi dell’art. 14 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), provvedere anche all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

L’apposizione di idonea segnaletica

L’apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata.

Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell’elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell’automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si sia rivelata in concreto idonea ad evitare l’evento.

Tanto premesso, nel caso in commento, le caratteristiche del tratto di strada, consentivano di escludere la necessità di una segnaletica diversa e maggiore di quella prevista; pertanto, correttamente la corte d’appello era pervenuta ad addebitare la responsabilità del sinistro unicamente al danneggiato.  

La redazione giuridica

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