Nota a commento di Cass. Pen. N. 17145 e N. 17133 del 5/4/2017 e Cass. Pen. N. 20102/2018 sulla custodia dei cani

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ancora sulla custodia dei cani.

La prima delle pronunzie a commento riguarda il caso di un uomo che saltuariamente accoglieva presso di sé cani randagi per sfamarli.

Gli Ermellini hanno statuito che anche il detentore momentaneo o saltuario di un cane assume una posizione di garanzia nei confronti di terzi e, conseguentemente, grava sullo stesso l’obbligo di controllare e custodire l’animale con l’adozione di ogni cautela volta a prevenire aggressioni e danni ai terzi a prescindere dalla formale proprietà dell’animale.

In sostanza, il detentore saltuario o momentaneo è parificato al detentore qualificato e al proprietario dell’animale.

All’uomo è stata contestata l’omessa custodia degli animali ed è stato accusato di lesioni colpose da un passante aggredito da due cani usciti dalla recinzione della sua abitazione.

La vicenda approda in Cassazione dove l’accusato sostiene che i due cani non fossero di sua proprietà, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità, in quanto animali randagi sotto la responsabilità del Comune e introdottosi del tutto casualmente nella sua abitazione, in cui venivano solo saltuariamente nutriti.

I Supremi Giudici ribadiscono il consolidato indirizzo che vede il detentore di un cane assumere la posizione di garanzia con il conseguente obbligo di controllare e custodire l’animale con ogni cautela per evitare e prevenire possibili danni anche all’interno della propria abitazione.

Viene precisato che la posizione di garanzia cui è ancorato l’obbligo di custodia prescinde dalla nozione di “appartenenza”.

Non rileva pertanto la registrazione all’anagrafe dell’animale né la presenza o meno del microchip poiché l’obbligo di custodia sussiste anche nei casi di semplice detenzione momentanea.

Difatti, l’art. 672 c.p. ricollega l’onere di apprestare le dovute cautele al possesso del cane, da intendersi come detenzione materiale e di fatto, rimanendo ininfluente ogni riferimento alla proprietà in senso civilistico.

La Cassazione conferma la pronunzia impugnata e condanna l’uomo per lesioni personali colpose.

La seconda sentenza a commento (17133/2017), sempre della quarta sezione penale, riguarda una vicenda singolare giudicata dal Giudice di Pace.

Un postino chiama in causa il proprietario di un cane che lo aveva aggredito mentre si introduceva nel giardino della casa per consegnare una raccomandata.

Il Giudice di Pace adito ha ritenuto il proprietario del cane non responsabile per lesioni colpose in quanto il postino si addentrava nell’abitazione nonostante il divieto espresso del padrone dell’animale e la presenza al cancello d’ingresso del cartello “Attenti al cane”.

Il Giudice di Pace, quindi, ha valutato l’evento come imprevedibile e non evitabile dal proprietario del cane.

La vicenda approda in Cassazione.

Gli Ermellini disattendono totalmente la sentenza impugnata argomentando che l’apposizione dell’avviso “Attenti al cane” non esonera il proprietario dell’animale dall’obbligo di adeguata custodia.

Tale segnaletica rappresenta un mero avviso della presenza dell’animale ma non consente, comunque, al proprietario di eludere l’obbligo di evitare che il cane arrechi danni alle persone.

Del medesimo indirizzo la recentissima pronunzia, sempre della quarta sezione penale, N. 20102 del 8/5/2018, la quale ribadisce la posizione di garanzia che assume il semplice detentore del cane che risponde delle aggressioni del cane nei confronti di terzi anche all’interno dell’abitazione.

Avv. Emanuela Foligno

 

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