La pretesa risarcitoria, in caso di danno biologico da morte iure hereditatis, deve essere commisurata solamente all’inabilità temporanea

Nella liquidazione del danno biologico da morte iure hereditatis, la somma da risarcire va rapportata alla vita effettivamente vissuta; non alla vita media futura della vittima. Il parametro da utilizzare è quello tabellare della liquidazione a punti per ogni giorno di invalidità assoluta con opportuno correttivo di congrua personalizzazione.

Lo ha chiarito la Corte di Appello di Napoli pronunciandosi su una controversia avente ad oggetto la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita della vita. La richiesta era stata avanzata da una donna rimasta vedova. Il marito, infatti, era deceduto in Ospedale a distanza di alcuni giorni da un incidente in cui era stato travolto da un’auto in corsa mentre attraversava la strada.

La signora si era costituita in giudizio per il risarcimento del danno morale e biologico e aveva ottenuto, in primo grado, il riconoscimento di € 50.000 e € 10.000 a titolo di risarcimento, rispettivamente, del danno morale iure proprio e degli interessi legali dal fatto sino al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese di lite.

La donna, ritenendo incongrua la cifra ottenuta, aveva presentato ricorso in appello. La vedova, inoltre, lamentava la mancata liquidazione del danno da lucro cessante per i perduti contributi.

La Corte d’Appello, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, ha osservato come in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso.

Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis da commisurare solo all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte.

Per approfondire l’argomento leggi l’articolo “Danno biologico terminale: come calcolare la pretesa risarcitoria”, dell’Avv. Sabrina Caporale.

 

 

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