Neppure le esigenze di contenimento della spesa pubblica possono giustificare la decisione del comune di trasferire persone disabili da una struttura ad un’altra, contro la propria volontà

La ricorrente aveva agito in giudizio in qualità di madre e amministratrice di sostegno di una persona con grave disabilità, che da otto anni era inserita in un centro per persone disabili gestito da una cooperativa nel comune di residenza.

Il ricorso al Tar

Ebbene, con un provvedimento firmato dall’amministrazione locale, il disabile veniva trasferito in altra struttura di proprietà dell’ente, contro il quale la donna presentava ricorso dinanzi al Tar Lombardia.
Secondo una legge regionale il cittadino è libero di scegliere la struttura socio-sanitaria a cui affidarsi; in forza di tale principio, è escluso alle amministrazioni preposte alla gestione ed erogazione di tali servizi coartare la decisione dell’assistito.
Ma la domanda in questo caso è un’altra. Ci si deve chiedere se – considerato che l’erogazione di tali servizi prevede un costo che viene supportato dalla finanza pubblica – ragioni di natura economica possono giustificare limitazioni alla libera scelta del disabile?
A tal proposito appare opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 34 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017, le spese di ricovero presso le strutture socio-sanitarie sono, in parte, a carico del servizio sanitario nazionale e per altra parte, a carico dei comuni.
È dunque, evidente l’interesse degli enti locali ad evitare esborsi eccessivi legati a scelte poco oculate del cittadino bisognoso.

Analisi costi-benefici o interesse dei disabili?

Insomma una questione non facile da risolvere. Si parla molto, in questi giorni di analisi di costi benefici ed invero, qui si tratta proprio di decidere quale, tra la libertà di scelta dell’assistito e il ragionevole contenimento della spesa pubblica, debba prevalere.
Nel caso di specie, come anticipato, il figlio della ricorrente era ospitato da otto anni in una struttura sociosanitaria accreditata e facente parte peraltro, dello stesso distretto nel quale ricadeva quella del comune resistente.
Ebbene, per il Tar Lombardia, fare applicazione dei principi sopra citati, vuol dire necessariamente escludere che il Comune possa imporre all’assistito di trasferirsi, contro la sua volontà, presso la propria struttura e ciò, tanto più se si considera che, l’originaria decisione di rivolgersi a quel centro per disabili (risalente a otto anni prima) era stata proprio suggerita dall’ente locale, in ragione della indisponibilità di posti liberi presso la propria struttura.
Per tali motivi, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

La redazione giuridica

 
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