Nel caso di sostanziale parità nei tempi di visita di entrambi i genitori con il proprio figlio, essi provvederanno al mantenimento del minore ognuno per conto proprio, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno

È quanto ha deciso il Tribunale di Catania (sentenza n. 2651/2019) in ordine alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi già separati legalmente..

I coniugi avevano concordato le seguenti condizioni: “ il minore trascorrerà con la madre dal lunedì al giovedì mattina; trascorrerà col padre dal giovedì al lunedì mattina; nonché ad anni alterni durante le festività natalizie il figlio trascorrerà una settimana con l’un genitore, in concomitanza del Natale, e una settimana con l’altro, in concomitanza col Capodanno; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, tre giorni con l’un genitore, in concomitanza con la Pasqua e tre giorni con l’altro, in concomitanza del Lunedì dell’Angelo; durante le ferie estive il diritto di entrambi in genitori di tenere con sì il figlio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a 30 giorni, da concordare entro l’inizio del periodo estivo; il diritto di entrambi i genitori di tenere per almeno 4 ore con sé il figlio nel giorno de suo compleanno.

Ebbene l’adito tribunale siciliano ha accolto l’accordo formulato dai due coniugi e “attesa la sostanziale parità nei tempi di visita di entrambi i genitori – ha disposto che essi – provvederanno al mantenimento del minore ognuno per conto proprio, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno”.

La redazione giuridica

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