Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sugli errori legali e sulla possibilità della restituzione in termini

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 57130/2017 ha fatto il punto sul tema degli errori legali.
Per i giudici, l’errore dell’avvocato nel calcolo dei tempi per il ricorso non rientra nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustificano la rimessione in termini.

Tuttavia, gli errori legali che comportino la negligenza nell’adempimento dell’obbligazione professionale, hanno delle conseguenze sul piano risarcitorio o eventualmente deontologico.

Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sulla domanda di un ricorrente contro un’ordinanza. Questa aveva respinto la sua richiesta di rimessione in termini per impugnare altra sentenza emessa a sua carico dal competente GIP.
Per il giudice a quo, non era fattore idoneo a integrare gli estremi del caso fortuito la circostanza, allegata dal ricorrente, che il suo difensore avesse errato nel calcolare i termini per la presentazione del ricorso in appello.
Di parere identico è stata anche la Corte di Cassazione.
I giudici, pur consapevoli di precedenti pronunce favorevoli agli imputati “vittime” della negligenza dei propri difensori, hanno scelto la “linea dura”. È stato quindi negato che tale rimessione in termini fosse possibile.
Per i giudici, infatti, le inadempienze dei difensori di fiducia – e quindi gli errori legali ascrivibili a qualsiasi causa – non sono idonee a fondare la rimessione in termini.
Questo perché si tratta di fattori che esulano rispetto alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Si tratta, infatti, di eventi superabili mediante la normale diligenza. Di regola, invece, il caso fortuito e la forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, rappresentano forze impeditive, non altrimenti superabili.

A ciò, non può essere esclusa la sussistenza di un onere in capo all’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico da lui conferito.
Questo perché il controllo sulla correttezza dell’adempimento defensionale non è stato impedito al comune cittadino dalla complessità del quadro normativo di riferimento. Una situazione tuttavia non riscontrabile nel caso di specie.
La Corte ha poi concluso affermando che la negligenza del difensore nell’adempimento del suo incarico professionale, sebbene non idonea a integrare il caso fortuito o la forza maggiore, non è tale da rimanere senza conseguenze sul piano giuridico.
Ciò significa che deve esserci l’adozione di un provvedimento sotto il profilo risarcitorio.
 
 
 
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