Giudici che sbagliano: in tema di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie l’errore del giudice stona un pochino.

La materia della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie è un ambito che richiede una particolare, elevatissima professionalità da parte di chi se ne occupa: giudici, avvocati e medici legali.
La liquidazione del danno alla salute comporta, innanzitutto, la consapevolezza di avere davanti a noi una persona e non un fascicolo, ma anche una approfondita conoscenza del tema della responsabilità medica, una attenzione particolare al rapidissimo evolvere del sapere scientifico, un continuo monitoraggio della giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – soggetta a repentini mutamenti, a volte anche radicali.
E’ poi anche necessario conoscere la specificità di ciascuna regione italiana quanto al funzionamento (o al non funzionamento) delle sanità, pubblica e privata.
Appare dunque intuitivo che un bagaglio così composito di conoscenze può appartenere soltanto a professionisti del settore, superqualificati, che si occupino esclusivamente di responsabilità medica e della struttura sanitaria.

I giudici che sbagliano

Purtroppo però – soprattutto nei centri sede di piccoli Tribunali – la realtà è ben diversa perché avvocati e giudici si occupano di settori del diritto così diversi e tra loro inconciliabili (esecuzioni immobiliari, separazioni, divorzi, responsabilità medica, ecc.) da costringerli ad un pressapochismo fonte di errori così madornali da frustrare la legittima aspettativa di giustizia dei cittadini.
Ve ne raccontiamo uno (riportato in questo quotidiano con il titolo “Tentativo di conciliazione: sempre prima della bozza peritale”, 26 settembre 2017) – veramente inqualificabile – commesso da un Presidente di Sezione di un Tribunale il quale – nella formulazione dei quesiti da sottoporre al Consulente Tecnico d’Ufficio in una causa civile – testualmente scrive:
specifichi in particolare l’esistenza o meno di un rapporto di causalità tra eventuali negligenze accertate e condizioni attuali di salute della parte ricorrente non solo valutando il coefficiente di ponderata probabilità statistica ma sulla base di un giudizio di alta probabilità logica (cfr Cass. 30/05/2017, n. 26922)”.

Giudici che sbagliano

Un errore commesso dal Giudice che è di una inaudita, imperdonabile gravità.
Egli infatti – con riferimento al nesso di causa che deve esistere tra la condotta (del sanitario) e l’evento dannoso – fa riferimento al criterio “di alta probabilità logica” utilizzato esclusivamente in sede penale (e infatti il Giudice cita la sentenza della Cassazione Penale – sez. III del 30.05.2017, n. 26922) e MAI in sede civile.
E’ infatti noto (o dovrebbe esserlo) che, ai fini del risarcimento del danno, il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso si atteggia – nel processo penale e in quello civile – con modalità del tutto diverse: più severo nel processo penale a tutela delle garanzie costituzionali a favore dell’imputato; con un più basso standard di certezza probabilistica in quello civile.
Nel primo (quello penale) vige la regola “dell’alto grado di probabilità logica o di credenza razionale” e, dunque, la percentuale di certezza tra la condotta (del sanitario) e l’evento dannoso (subito dal paziente) è assai vicina al 100%; nel secondo (quello civile) si fa invece riferimento a una soglia molto meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, soglia individuabile nella regola del “più probabile che non”, essendo sufficiente il 51% di probabilità e, a volte, anche meno.

Applicare la regola del processo penale a quello civile

Pretendere di applicare la regola del processo penale a quello civile denota una inammissibile ignoranza che dovrebbe essere severamente censurata come – in un caso identico – ha fatto Cassazione 25.02.2008, n. 4715 che qui di seguito riportiamo:
La sentenza impugnata, difatti, platealmente disattende i più recenti principi in tema di nesso eziologico e di prova predicati da questa corte, sia a sezioni semplici (per tutte, Cass. sez. 3, 16.10.2007, n. 21619) che a sezioni unite Cass. ss.uu. 11.1.2008, n. 576, ove, al fol. 19, espressamente si sottolinea la radicale differenza tra la regola probatoria posta a presidio del processo penale – quella, recentemente affermata nella sentenza delle sezioni unite penali n. 30328 del 2002, dell’alto grado di probabilità logica o di credenza razionale – e quella, affatto disomogenea, del “più probabile che non “, accolta ormai in via definitiva in sede civile proprio per l’effetto del dictum delle sezioni unite”.
Sarebbe interessante conoscere la reazione dell’avvocato del paziente a fronte di un errore commesso dal giudice così imperdonabile.
 

Avv. Franco Di Maria

 
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