Il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 è soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza o possa avere conoscenza dell’ esposizione ad amianto oltre soglia, durante le proprie lavorazioni

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con la sentenza n. 29635/2018. Oggetto della contesta era il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva disciplinata dalla Legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per esposizione ad amianto nel periodo in cui era in servizio presso la propria azienda; diritto che secondo quest’ultimo doveva ritenersi prescritto.

Il giudizio di merito

La Corte d’Appello di Torino aveva respinto il gravame proposto dal ricorrente, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che, a sua volta, aveva ritenuto prescritto il diritto del medesimo alla rivalutazione contributiva di cui al L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per essere intercorso più di un decennio dalla data di conoscenza della sua esposizione oltre soglia all’amianto, fissata dal primo giudice al momento del pensionamento (1997) ed il primo atto interruttivo, ravvisato nella successiva domanda all’I.N.P.S. di riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva (2015).

La Corte territoriale, pur ritenendo che la data del pensionamento non costituisse elemento dirimente al fine di individuare il momento in cui il richiedente aveva avuto consapevolezza del proprio diritto, riteneva comunque maturata la prescrizione, in quanto affermava che tale consapevolezza doveva essere riconosciuta dal momento (2004) in cui la RSU aziendale aveva trasmesso alla Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale), presso l’INAIL una nota in cui si affermava che il personale tecnico ed operativo dello stabilimento ove il ricorrente aveva lavorato aveva diritto ai benefici di cui all’art. 13 cit..

Ebbene, proprio quest’ultimo punto è stato oggetto, tra gli altri, dei motivi di ricorso in Cassazione.

Come anticipato, la Corte d’Appello di Torino aveva ritenuto di ravvisare il presupposto soggettivo di decorrenza della prescrizione (conoscenza o conoscibilità) a partire dal momento in cui la R.S.U. dell’azienda ove il ricorrente aveva lavorato, inviò una nota alla Contarp, ufficio tecnico dell’I.N.A.I.L., con la quale si riferiva della presenza di amianto nella stabilimento dal 1970 al 1992 e si richiedeva il riconoscimento dei benefici per coloro che in quel periodo avessero ricoperto ruoli operativi e tecnici. Nota che, tuttavia, risaliva al dicembre 2004 e quindi, posteriore di circa sette anni rispetto al pensionamento del ricorrente.

Peraltro, tale affermazione (in merito al potere di rappresentanza della R.S.U.), sarebbe errata, in quanto essa potrebbe riguardare solo chi all’epoca lavorava presso lo stabilimento e non chi, come il ricorrente, era da anni in pensione. Su tale premessa il ricorrente afferma quindi che il ragionamento della Corte d’Appello violerebbe le norme sulle presunzioni, sia perchè mancherebbero gli estremi di gravità, precisione e concordanza propri della corrispondente disciplina (art. 2729 c.c.), sia perchè si sarebbe determinata una presumptio de praesumpto, essendosi sommata la deduzione della conoscenza da parte del ricorrente della nota delle R.S.U., sebbene a lui non diretta, con la deduzione della conoscibilità, attraverso tale nota, della sua esposizione ad amianto, nonostante quella nota non fosse stata espressamente a lui riferita.

Non ci vuole certo un esperto del diritto per comprendere che si tratta di una vera e propria probatio diabolica.

Ed in effetti, anche in giudici della Suprema Corte sono d’accordo.

Il motivo è stato accolto posto che secondo l’orientamento, da tempo consolidato, in giurisprudenza anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui al L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, è soggetto a prescrizione, decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351).

Peraltro deve applicarsi il principio esistente in materia di presunzioni, per cui “qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individua tori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, (e non già alla stregua dello stesso art. 360, n. 5), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 26 giugno 2008, n. 17535).

Si ricorda che il ragionamento della Corte territoriale si sarebbe basato su tale (doppia) logica: per cui la nota inviata all’INAIL, doveva essere conosciuta dal ricorrente (primo elemento logico) e da essa, pur non riguardandolo personalmente, egli doveva (conoscenza) o poteva (conoscibilità) desumere la propria pregressa esposizione ad amianto (secondo elemento logico).

Orbene, il giudizio sulla “gravità” e “precisione” del ragionamento presuntivo, imposto dall’art. 2929 c.c., pare non essere stato rispettato dai giudici di merito.

In proposito ritengono i giudici Ermellini che desumere, senza ulteriori elementi fattuali, che il contenuto di una nota formata dalla R.S.U. e quindi da una rappresentanza sindacale dei lavoratori operanti in azienda, sia conosciuta da un lavoratore che, pur avendo lavorato in quell’azienda, sia pensionato da circa sette anni, non risponda ai suddetti criteri di elevata probabilità logica e ciò in quanto costituisce evenienza puramente casuale, che neppure la Corte territoriale afferma essere in concreto direttamente emersa nel caso di specie, quella per cui, a distanza di diversi anni, chi sia in pensione resti in contatto con le R.S.U. aziendali.

Ne resta quindi inficiato il primo elemento logico del ragionamento inferenziale e pertanto la presunzione costruita dal giudice del merito non rispetta il disposto dell’art. 2729 c.c..

Pertanto – conclude la Corte – l’unico e decisivo ragionamento decisionale impostato dalla Corte territoriale risulta intrinsecamente viziato in iure e ciò comporta la cassazione della pronuncia, affinché si proceda al riesame del merito rispetto al momento di decorrenza della prescrizione ed a quanto a ciò consequenziale.

 

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1 commento

  1. Mio padre ha lavorato come tubista /saldatore dal 1970 presso i cantieri navali Fincantieri fino alla pensione arrivata nel 1989.
    Nel 2019 scopre di essere malato di mesotelioma pleurico maligno e muore nel marzo di quest’anno. Chiedo gentilmente se possibile , conoscere le modalità di calcolo che L’INPS adotterà nel fare i conteggi relativi alla rivalutazione pensionistica ovvero i periodi che saranno ricalcolati applicando il coefficiente pari a 1.5 e se il coniuge superstite avrà diritto ad arretrati. Giova ricordare che l’INAIL ha certificato la malattia di mio padre come malattia professionale.
    Cordiali saluti

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