Per la Cassazione il diritto sussiste laddove il datore non dimostri di aver offerto adeguato tempo per il godimento delle ferie maturate

Aveva agito in giudizio per vedersi riconosciuto il pagamento delle ferie maturate ma non godute durante il periodo lavorativo. L’istanza del pensionato, ex dirigente della PA, era stata respinta in primo grado, ma la sentenza del Tribunale era stata riformata in sede di appello.

Il datore di lavoro, quindi, aveva deciso di impugnare la pronuncia davanti alla Suprema Corte per ottenerne l’annullamento. Il ricorrente sosteneva che il pagamento dell’indennità sostitutiva spettasse solamente qualora le ferie non fossero state godute dal lavoratore a causa di esigenze di servizio. Nel caso in esame, invece, non risultava né che le ferie fossero state chieste, né che il datore le avesse negate.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 2496/2018 non ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte e ha rigettato in ricorso in quanto infondato.

Sulla base della giurisprudenza di legittimità, gli Ermellini hanno chiarito che dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il tutto se sia divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione.

L’indennità sostitutiva ha natura retributiva.

Infatti, “rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica”.

Secondo la Suprema Corte, “l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva”. Questa, peraltro, non sussiste se il datore “dimostra di aver offerto adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito”.

Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che la mancata fruizione delle ferie non fosse dovuta a un rifiuto manifestato dal lavoratore. Pertanto, il Giudice a quo aveva correttamente riconosciuto la pretesa del dipendente in relazione al pagamento dell’indennità sostitutiva. Di qui la decisione di confermare integralmente la sentenza impugnata.

 

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