La liquidazione rimane in capo al Fondo anche qualora, nel corso del processo, venga accertata l’identità del responsabile

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è tenuto al risarcimento del danneggiato anche quando il colpevole viene identificato nel corso del processo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23710 del 22 novembre 2016, pronunciandosi sul ricorso presentato da un soggetto che aveva perso il figlio in occasione di un incidente stradale.

La vittima era stata investita da una vettura non identificata.  Secondo la ricostruzione di parte, era stata sbalzata al centro della carreggiata dove altri veicoli, anch’essi non identificati, l’avevano colpita ripetutamente. Solo una vettura era stata riconosciuta, ma il conducente, a seguito di un procedimento penale, era stato assolto per non aver commesso il fatto.

La Corte d’appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale in primo grado,  aveva rigettato la domanda di risarcimento considerando inattendibile la ricostruzione dei fatti e ritenendo accertato che la vittima non era stata investita “da più autovetture”, ma solo dalla vettura condotta dall’uomo assolto in sede penale.

La Suprema Corte, invece, ha accolto l’impugnazione del padre del soggetto investito rimandando la causa alla Corte d’appello per una nuova pronuncia; per gli Ermellini, infatti, la norma che istituisce il fondo vittime della strada prevede che il danneggiato promuova richiesta risarcitoria al Fondo e debba provare “oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo (o natante), che questo  sia rimasto sconosciuto”.

A tal riguardo è sufficiente la dimostrazione che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo. Non spetta al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purchè egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.

In presenza di tali circostanze, il danneggiato può quindi agire in giudizio nei confronti dell’impresa assicuratrice designata dal Fondo per il risarcimento, a prescindere dal fatto che venga identificato nel corso del giudizio il responsabile del sinistro. Sarà poi l’assicurazione a poter agire in via di regresso nei confronti del responsabile.

Nel caso in questione la Corte d’appello aveva sbagliato la valutazione nel merito, escludendo il risarcimento sul semplice presupposto che risultava essere stato individuato il responsabile dell’incidente. Secondo i giudici del Palazzaccio, infatti, la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa assicuratrice designata per il risarcimento, rimane “stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso”.

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