Quali conseguenze ci sono sull’assegno di mantenimento nei confronti del genitore affidatario se questi trova un lavoro? La Corte di Cassazione è intervenuta in merito con delle precisazioni importanti.

Le migliorate condizioni economiche del genitore affidatario possono condizionare l’assegno di mantenimento e il suo importo?

Per la Cassazione tale circostanza non può determinare una proporzionale diminuzione dell’assegno di mantenimento per il figlio a carico dell’altro genitore. Lo hanno stabilito i giudici con la sentenza n. 3926/2018.

La Cassazione ha precisato che la determinazione del contributo non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato.

Non basta, dunque, la circostanza che il genitore affidatario abbia trovato lavoro a far diminuire l’assegno di mantenimento dovuto dal padre avvocato che dichiara redditi inattendibili.

Stanti queste considerazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso di una madre nei confronti dell’ex marito.

La Corte d’appello aveva ridotto in 400 euro l’assegno mensile dovuto dal padre, avvocato civilista, per il mantenimento del figlio minore.

Non solo. Il giudice a quo aveva ritenuto inammissibile la domanda della donna di revisione della ripartizione delle spese straordinarie. Ciò in quanto il richiamato protocollo AIAF costituiva un atto non avente valore normativo.

In Cassazione, le censure della ex contro la sentenza della Corte territoriale sono state accolte.

La Corte ha rilevato come il giudice di merito avesse ritenuto indimostrato il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del padre. Questo era avvenuto rilevando l’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi da lui presentate. Queste, infatti, erano più consone a quelle di un praticante avvocato che a un professionista di 49 anni.

Oltre a questo, i giudici evidenziavano come l’uomo avesse anche acquistato un appartamento più costoso di quello posseduto.  .

La Corte ha poi preso atto delle maggiori esigenze del figlio ormai adolescente e del tempo di permanenza con il padre.

Nonostante tutto ciò, la Corte ha disposto la riduzione dell’assegno in favore del minore. Questo sulla scorta delle migliorate condizioni della madre, prima disoccupata e ora titolare di reddito da lavoro dipendente.

Tuttavia, i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto che tale motivazione sia contraddittoria. Ciò in quanto le conclusioni non appaiono affatto coerenti con le premesse poste.

I giudici, infatti, sarebbero incorsi nella falsa applicazione del condivisibile principio da loro stessi richiamato.

Secondo questo, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato.

Oertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita.

Tuttavia, non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.

Fondati sono anche i motivi con cui si deduce l’omessa pronuncia sulla richiesta di regolamentazione delle spese straordinarie a carattere più liquido.

Infatti, la circostanza che l’invocato protocollo AIAF fosse un atto non normativo a lei ignoto, non esime la Corte dal valutare, secondo parametri confacenti, la domanda avanzata dalla madre di modificare la distribuzione delle spese straordinarie tra i genitori.

 

 

 

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