La normativa prevede per gli ascendenti un autonomo diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni ma riconosce il ‘diritto di visita’ esclusivamente quando la mancata continuità della relazione significativa con i nipoti sia effettivamente e concretamente pregiudizievole per i minori

Il nostro ordinamento giuridico riconosce ai nonni il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’articolo 317 bis del codice civile, inoltre, prevede che gli ascendenti siano legittimati ad agire in giudizio, nel caso in cui l’esercizio di tale diritto venga impedito, “affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse dei minori”.
I nonni pertanto godono di una posizione di diritto autonoma che prescinde dall’esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori e anche al di fuori dei casi di crisi familiare regolati, invece, dall’art. 337 -ter del codice civile, in base al quale il figlio minore ha diritto di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
La normativa non contempla, invece, un autonomo “diritto di visita” ai nipoti. E’ quanto rimarcato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia che con decreto del 7 novembre 2016, ha respinto il ricorso con cui i nonni materni di una bambina, figlia di genitori separati, chiedevano di veder riconosciuto il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote non ritenendo sussistente un diritto di visita dei nonni né un pregiudizio per la minore. I nonni, in particolare, lamentavano che il padre impediva alla figlia “in modo assoluto” di conservare con loro rapporti significativi.
I giudici, tuttavia, accogliendo le tesi del padre costituitosi in giudizio, hanno respinto l’istanza dei nonni ritenendo che sussiste una tutela del diritto dei nonni esclusivamente quando la mancata continuità della relazione significativa con i nipoti sia effettivamente e concretamente pregiudizievole per i minori. Tale diritto, invece, passa in secondo piano rispetto a quello del minore a condurre un’esistenza serena ed equilibrata “senza essere coinvolto o costretto a subire le ricadute e le ripercussioni dei cattivi rapporti tra i genitori o uno di essi e gli ascendenti”.
Inoltre, la norma riguarda l’ipotesi in cui viene impedito l’esercizio del diritto in modo ingiustificato e pregiudizievole e non la necessità di regolamentazione dei rapporti tra ascendenti – nipoti. Ai nonni non spetta un un vero e proprio ‘diritto di visita’ che possa essere regolamentato con tempi e modalità così come previsto per i genitori stessi. Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la frequentazione con la minore quando questa si trova presso la madre.
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