La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con l’ordinanza depositata l’11 dicembre 2018, n. 31947, Presidente Vivaldi – Relatore Cigna, si è occupata dei riflessi del giudicato penale sul processo civile

Nel vigente codice di procedura penale il rapporto tra il processo civile e quello penale si configura in termini di completa autonomia e separazione, salvi i casi di cui agli artt. 75 co. 3 c.p.p e 211 delle disp. att. c.p.p. in materia di giudicato penale.

Il terzo comma dell’art. 75 c.p.p. prevede la prima eccezione alla regola, disponendo che: il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l’azione sia stata proposta in sede civile dopo la sentenza penale in primo grado o dopo la precedente costituzione di parte civile nel processo penale, salve ovviamente le eventuali eccezioni previste dalla legge.

Ed infatti, unicamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che, quindi, non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente diverso rispetto a quello penale per ciò che attiene la sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.

Inoltre, il dettato dell’art. 211 delle disp. att. c.p.p. prevede che il processo civile può essere sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale.

I fatti di causa

Gli eredi di M.F., rispettivamente madre e fratello, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna R.U. e la Fondiaria-SAI SpA, rispettivamente quale proprietario-conducente dell’autovettura Opel Citroen C5 tg (…) e quale impresa designata per la Regione Emilia Romagna del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada L. n. 990 del 1969, ex art. 19, lett. b), ratione temporis applicabile, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni e del conseguente decesso del proprio congiunto, avvenuto in esito a sinistro stradale.

A seguito di disposta integrazione del contradditorio si costituirono M.G. , T.V. , T.C. e T.C. , quali eredi di T.E., conducente di altra auto (Honda Civic) coinvolta nello stesso incidente, deceduto per cause indipendenti dallo stesso, i quali chiesero il risarcimento dei danni per le lesioni subite dal congiunto in conseguenza del sinistro.

Si costituirono, inoltre, la moglie del defunto M.F., M.M., figlia, e S.C.D., quale esercente la potestà genitoriale sul minore M.L., figlio, e chiesero anch’essi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso di M.F..

La Assicurazioni ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di copertura assicurativa del R. al momento dell’incidente, atteso che quest’ultimo aveva effettuato il pagamento del rateo dopo la scadenza e senza informare la Compagnia del sinistro in cui era stato coinvolto.
Il Tribunale, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del R. nella causazione dell’incidente in questione, lo condanna, in solido con la Fondiaria-SAI SpA, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 300.000,00 per ciascuno in favore di R.G. , M.M. e M.L. e della somma di Euro 150.000,00 in favore di M.R..

La Corte d’Appello di Bologna ha ribadito l’esclusiva responsabilità del R. e, accertata la mala gestio impropria di Fondiaria SAI, ha determinato il credito residuo, condannando in solido R.U. ed Unipol Sai al pagamento dei relativi importi ed accogliendo la domanda di regresso della seconda nei confronti del primo. Avverso detta sentenza Unipolsai Assicurazioni SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso R.G. e M.M. , M.M. , M.L. , M.G. , T.V. , T.C. e T.C. , quali eredi di T.E. , e Sara Assicurazioni.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente UnipolSai lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato che, come previsto dall’art. 651 cpp, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, ed è quindi vincolante nel processo civile di risarcimento del danno, solo quanto all’accertamento del fatto e della sua illiceità ma non con riferimento alle valutazioni ed alle qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia e con il secondo motivo si duole che la Corte, omettendo di vagliare gli elementi desunti dal giudizio penale, non abbia tenuto conto del particolare valore probatorio, facente fede sino a querela di falso, del contenuto dei rilievi eseguiti dai CC di Ravenna, che nel relativo verbale avevano dato atto della presenza della copertura assicurativa.

L’effetto vincolante del giudicato penale definitivo

La Suprema Corte ha già avuto più volte modo di ribadire che  “la sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (cfr. Cass. 5560 del 2018; conf. Cass. 18352/2014).

Da tanto discende che l’accertamento fattuale, relativo alla mancata copertura assicurativa, compiuto nel processo penale, in cui ha partecipato quale responsabile civile anche la Unipolsai, conclusosi con l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato e la condanna dello stesso, in solido con la responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, non può non fare stato nei confronti della detta responsabile civile, trattandosi di accertamento in fatto che ha costituito il presupposto stesso della condanna generica della Fondiaria, quale impresa designata, al risarcimento dei danni.

Sulla base delle su esposte considerazioni la Corte ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale.

Avv. Maria Teresa De Luca

 

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