La Cassazione fa il punto in merito alla possibilità di ottenere un risarcimento in caso di guard rail non a norma, anche se la vittima del sinistro ha la colpa maggiore

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 24178/2018 ha fatto il punto sulla possibilità di essere risarciti in caso di guard rail non a norma, anche se si ha la colpa del sinistro stradale.

Per gli Ermellini, sebbene il guidatore abbia la colpa maggiore nella causazione del sinistro, l’ente proprietario del guard rail non a norma deve sempre mantenere l’infrastruttura in sicurezza.

Pertanto, è corretto riconoscere il risarcimento ai familiari della vittima deceduta a causa del sinistro stradale, dopo essere caduta in un burrone.

Infatti, sebbene la colpa maggiore del sinistro stradale sia del guidatore, deve riconoscersi una concorrente responsabilità dell’ente proprietario della strada per omessa custodia del guard rail non a norma.

Come noto, infatti, sull’ente proprietari grava l’obbligo di mantenere il bene in condizioni adatte e non pericolose per l’uso che devono farne gli utenti.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione ha bocciato il ricorso della Provincia, proprietaria della strada dove era deceduta una ragazza in sella a uno scooter.

La donna, superata una curva, era finita in un burrone dopo un volo di parecchi metri, così morendo sul colpo.

Il Tribunale adito aveva negato ai suoi familiari il risarcimento per la perdita del congiunto, in quanto ha ritenuto che il sinistro stradale fosse avvenuto per imperizia alla guida della ragazza. Di diverso avviso è stata la Corte d’Appello.

Per quest’ultima, nonostante il sinistro fosse stato causato dalla giovane, sussisteva la colpa della Provincia al 40%. E questo proprio a causa del guard rail non a norma.

L’amministrazione veniva, dunque, condannata al risarcimento dei danni: circa 150mila euro nei confronti della madre della ragazza e circa 85mila euro nei confronti della sorella.

Nel caso in questione gli attori, sin dalla citazione, avevano evidenziato la precarietà delle condizioni della strada in questione, mettendo in luce l’esistenza di un guard rail non a norma.

Ergo, sarebbe stato compito della Provincia provvedere alla sua manutenzione, eseguendo i necessari lavori di “costruzione dei muri di protezione e di installazione dei guardrail lungo il ciglio”.

Inoltre, dalle indagini peritali, era emerso come il tratto di strada in questione fosse in stato pessimo, inadeguato e insufficiente.

La Corte di merito aveva ritenuto esistente un preponderante concorso colposo della vittima per la sua condotta di guida. Tuttavia, i giudici hanno escluso che tale comportamento fosse eccezionale.

Vale a dire, tale da integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale tra res ed evento dannoso.

Infine, a questo si aggiunge l’obbligo alla manutenzione da parte della Provincia.

Ma anche la circostanza che della precarietà del tratto di strada in questione la P.A. fosse stata preventivamente informata dai suoi tecnici.

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