In caso di omessa manutenzione del guardrail da parte dell’ente proprietario della strada, quest’ultimo è tenuto a risarcire gli utenti per i danni causati da tale omissione

Tanto è stato stabilito da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che ha condannato un Comune, in qualità di proprietario di una strada “non a norma” a risarcire i danni subiti da un motociclista che per omessa manutenzione di un guardrail difettoso. Dall’impatto il conducente del motociclo riportava gravissime lesioni personali di cui chiedeva il risarcimento.

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 22801 depositata il 29 settembre 2017 ha illustrato le funzioni del guardrail e individuato le responsabilità carico degli enti proprietari e custodi delle strade   nel caso in cui vi sia una omessa manutenzione o la barriera laterale stessa risulti difettosa.

I fatti di causa

Nel caso in esame un giovane motociclista ha subito lesioni gravissime, tra cui anche la perdita di un braccio, dopo che era venuto a collidere con il guardrail, su una strada di proprietà di un Comune in provincia di Brescia.

Secondo gli Ermellini, l’Ente, proprietario della strada, deve risarcire il motociclista per i danni patiti per l’omessa manutenzione del guardrail.

Più nel dettaglio, il motociclista ed i suoi genitori hanno convenuto in giudizio il Comune in quanto a seguito del sinistro, il ragazzo era andato a collidere con il guardrail non ben fissato e, che a seguito di tanto aveva assunto un’anomala posizione obliqua.

Il suo bordo tagliente causava l’amputazione del braccio del giovane.

Il giudice di primo grado riteneva responsabile del sinistro il Comune e lo condannava a risarcire al giovane centauro la somma di 1 milione di euro e centomila euro a ciascuno dei genitori.

La Corte territoriale ribaltava l’esito del giudizio escludendo la responsabilità del Comune, non essendo stata fornita la prova del nesso causale tra la presenza di (eventuali) alterazioni del manto stradale e la caduta del motociclista.

Il motociclista ed i suoi genitori propongono ricorso per cassazione articolato in sei motivi, cui resiste il Comune di Pozzolengo con controricorso.

La decisione della Cassazione

La sentenza preliminarmente ritiene astrattamente riconducibile la responsabilità del gestore della strada nell’alveo dell’art. 2051 c.c., in quanto ritiene che l’anomalia che viene indicata come causa dell’evento e cioè la sconnessione della sede stradale, è una situazione su cui sicuramente l’ente titolare della custodia avrebbe la possibilità e l’onere di intervenire in virtù dell’obbligo sullo stesso gravante di mantenere in efficienza la sede viaria per impedire il verificarsi di eventi dannosi per gli utenti.

Differente rispetto alla sentenza di appello è la soluzione prospettata dagli Ermellini che, per ciò che concerne gli obblighi di manutenzione hanno osservato che la funzione del guardrail non è solo quella di evitare o contenere il rischio della fuoriuscita di strada dei veicoli  nei tratti particolarmente pericolosi della carreggiata, ritenendo che le barriere non sono costruite solo con il fine di reggere l’impatto con gli autoveicoli.

Ed allora qual è l’effettiva funzione del guardrail?

E’ quella di diminuire la pericolosità del tratto di strada in cui è posizionato e tale sua funzione si esplica:

–          Delimitando visivamente il bordo strada

–          Offrendo resistenza nel momento dell’impatto dei veicoli

–          Offrendo protezione agli utenti della strada, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, che vengano per qualsiasi motivo proiettati verso il bordo della strada, evitando loro più gravi conseguenze della caduta.

Ciò posto, appare evidente che l’Ente territoriale che decide di installare il guardrail è tenuto alla sua manutenzione, facendo così in modo che lo stesso possa continuamente assolvere alla sua funzione protettiva.

Infatti, l’eventuale impatto con il guardrail è un evento che si può certamente prevedere sia dal punto di vista tecnico che da quello giuridico (cfr. Cass., n. 22801/17).

Secondo gli Ermellini, l’amministrazione che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento non curi di verificare che la stessa, per il passaggio del tempo o per l’azione degli agenti naturali o anche per l’impatto con veicoli, non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza (sul tema di recente Cass. n. 10916 del 2017), ma i principi generali in tema di responsabilità civile.

Per quanto concerne poi la valutazione della eventuale responsabilità del Comune non per la diretta causazione dell’incidente, ma per l’aggravamento delle conseguenze da esso derivanti, va detto che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in sè, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte, nel caso in esame, per colpa dello stesso danneggiato, ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che, come nella specie, esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso.

Nel caso di specie, la corte territoriale non ha opportunamente verificato se e in che misura le conseguenze dannose riportate dal B. siano imputabili alla eventuale responsabilità del Comune derivante dal non aver eliminato la fonte di pericolo consistente nel guardrail difettoso.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, e rinviata alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

Avv. Maria Teresa De Luca

 

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