Annullata la sospensione della patente di guida per sei mesi perché sulla base del controllo effettuato tramite alcoltest, al momento dell’accertamento, il conducente aveva un tasso alcolemico inferiore al limite di 1,50 per litro

La vicenda

Sorpreso alla guida sotto l’effetto di alcol, veniva sottoposto alla sanzione di cui all’art. 186 comma 2, lett. b) C.d.S. All’accertamento del reato il Prefetto di Agrigento aveva fatto seguire la sospensione della patente di guida per sei mesi.

Contro quest’ultimo provvedimento, il conducente proponeva opposizione eccependone la nullità. Al riguardo, rilevava, infatti che la sospensione della patente di guida con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata senza alcun automatismo solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del citato articolo 186 C.d.S, ossia previo accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Il processo dinanzi al Giudice di Pace

La controversia è stata decisa dal Giudice di Pace di Agrigento con la sentenza n. 9539/2019.

Secondo l’orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di giuda di cui all’art. 186 c.d.s. si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 del medesimo codice, disciplinante la diversa fattispecie del ritiro“.

“Nel primo caso, infatti, costituisce un fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo caso la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente di un veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti”.

La decisione

Ebbene, per il giudice siciliano, in forza del principio sancito dall’art. 14 della Legge n. 589/1981, della necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, ove sia stata accertata a carico del conducente, la violazione di cui all’art. 186 c.d.s, la sospensione della patente, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ipotesi prevista al comma 9 del predetto articolo, ovvero previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro,

Tuttavia, nel caso in esame, poiché al momento dell’accertamento effettato tramite alcoltest, era risultato un tasso alcolemico di 1,47 nella primaa e di 1,47 nella seconda prova, l’ordinanza di sospensione della patente di guida in oggetto non poteva essere emessa e pertanto, è stata annullata.

La redazione giuridica

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