In caso di impatto stradale con animali selvatici, che provochi danni alle cose ma anche danni alle persone, l’amministrazione deve risponderne.

A chi spetta pagare in caso di impatto stradale con animali selvatici? In una recente sentenza del 25 gennaio del 2018, che prende spunto da una controversia contro la Città Metropolitana di Torino, il Giudice di Pace di Pinerolo ha ribadito che i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alla Province rendono le stesse responsabili dei danni cagionati dagli animali selvatici.

E questo, atteso che i poteri loro conferiti sono indirizzati anche alla sicurezza dei soggetti esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna selvatica.

In poche parole, viene ribadita in caso di impatto stradale con animali selvatici la responsabilità extra contrattuale dell’ente locale.

Ciò in quanto a esso sono affidati concretamente i poteri di controllo sulla fauna selvatica.

Ciò in virtù della norma generale del neminem ledere di cui all’art. 2043 c.c., con il conseguente onere in capo al danneggiato di dimostrare, oltre al nesso di causalità ed all’evento dannoso, il comportamento colposo attivo o omissivo ascrivibile all’ente pubblico.

In sostanza, in caso di impatto stradale con animali selvatici, la PA può essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla selvaggina.

Secondo la giurisprudenza, infatti, all’amministrazione compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad assicurare che le bestie selvatiche rimangano nel proprio habitat naturale e, quindi, che le stesse arrechino danni a persone o a cose (Cass. Civ., 21/2/2011, n. 4202).

Ma non è tutto.

Infatti, tra i doveri istituzionali della P.A. in materia faunistica c’è l’installazione di cartelli stradali di pericolo. Questi devono avvisare l’automobilista della presenza di animali vaganti sulle strade che attraversano zone densamente popolate di fauna selvatica.

Qualsiasi inadempimento di tali obbligazioni espone l’ente controllore a responsabilità, soprattutto civili.

In merito alla responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli, si è espressa una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione.

Questa ha messo in risalto che risponde dei danni qualsivoglia ente locale cui siano stati affidati, in attuazione della Legge 11.2.1992 n. 157 i poteri di amministrazione del territorio e di gestione, tutela e controllo della fauna insediata (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 11/05/2018, n. 11394).

Ne consegue, pertanto, che tale responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all’ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 31/07/2017, n. 18952, rv. 645378-01).

Per quel che concerne, invece, la responsabilità e la funzione di controllo in materia di animali selvatici, questa è attribuita per lo più alle Province.

Nel solco di tale indirizzo, si inserisce la sentenza in commento del Giudice di Pace di Pinerolo che ha proprio ribadito come i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alla Province rendono le stesse responsabili dei danni cagionati dagli animali selvatici. A questo proposito, risulta corretto indirizzare la richiesta risarcitoria nei confronti della Provincia.

Oltre a questo, per verificare il grado di responsabilità ed il nesso causale bisognerebbe appurare un dato importante. Ovvero, se l’ente locale ha posto in essere tutte le cautele atte a evitare pericoli e/o eventi dannosi.

Come noto, infatti, l’art. 37 C.d.s. pone l’obbligo di apposizione e manutenzione della segnaletica stradale a carico dei Comuni nei centri abitati e a carico degli atri enti proprietari delle strade fuori dai centri abitati.

Questa segnaletica va usata per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali e rappresenta una misura di prevenzione dei sinistri stradali provocati dalla fauna domestica o selvatica.

La giurisprudenza ha infatti stabilito che sussiste l’obbligo della amministrazione proprietaria della strada di installare appositi cartelli di segnalazione di pericolo di attraversamento da parte di capi selvatici vaganti.

Oltre, naturalmente, ad adottare le cautele necessarie nelle zone che sono abitualmente frequentate da animali o che sono state teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte.

Infine, un’altra sentenza dell’11 ottobre 2017 emessa dal Giudice di Pace di Campobasso, in merito all’azione risarcitoria esperita relativamente ai danni cagionati dall’ impatto stradale con animali selvatici, inserisce un ulteriore tassello.

Con tale pronuncia, si è statuito che sussiste una responsabilità, alternativa o congiunta, della Regione e della Provincia. Esse possono infatti essere chiamate a rispondere dei danni provocati ai terzi dagli animali selvatici.

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