In merito alla indennità dei magistrati che fruiscono dei permessi legati alla legge 104, il Tar Liguria ha fornito delle precisazioni importanti

Con la sentenza n. 501/2018 il TAR Liguria si è espresso sulla indennità giudiziaria di cui all’art. 3 della l. 27/81 per i magistrati che fruiscono dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Ebbene, secondo i giudici infatti, l’ indennità ai magistrati che usufruiscano di tali permessi non può spettare.

La vicenda

Nel caso di specie, la ricorrente era stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 della legge 104/1992. Di conseguenza aveva diritto alla fruizione dei permessi previsti dalla medesima legge. La donna ha dunque proposto il ricorso poiché riteneva illegittima la decurtazione della indennità giudiziaria operata nei suoi confronti in corrispondenza dei periodi di utilizzo dei permessi de qua.

Il soggetto ha quindi chiesto dinanzi al giudice amministrativo che venisse riconosciuto il suo diritto a percepire l’intero trattamento economico, e che fosse comprensivo dell’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/1981. Al contempo chiedeva la condanna dell’amministrazione resistente al versamento degli importi lei spettanti a tale titolo per i permessi fruiti e fruendi.

Non solo.

La ricorrente ha fatto riferimento al combinato disposto dell’art. 33, comma 2, della legge n. 104 e dell’art. 43 del d.lgs. n. 151/2001.

In base a questo, per i permessi in questione è dovuta “un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione”.

Tale previsione deve intendersi riferita non solo al trattamento economico di base, ma anche ai compensi incentivanti e a tutti gli emolumenti connessi alle specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa.

La ricorrente ha poi evidenziato che i periodi di fruizione dei permessi in questione sono computati ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Oltre, naturalmente, alla anzianità di servizio.

Secondo il Ministero della Giustizia, invece, l’ indennità giudiziaria non può essere considerata una voce ordinaria della retribuzione personale. E questo poiché essa stessa costituisce una indennità speciale, connessa all’effettiva prestazione del servizio.

Pertanto, essa è dovuta nella sola ipotesi in cui l’attività giudiziaria viene concretamente esercitata.

Il Tar Liguria ha condiviso tale interpretazione.

Per i giudici, l’ indennità giudiziaria “costituisce una speciale indennità non pensionabile, istituita dall’articolo 3 della legge n. 27 del 1981 a favore dei magistrati ordinari, che è stata estesa da interventi normativi successivi alle magistrature speciali e, ancorché con diversa disciplina, al personale amministrativo che partecipa della funzione giudiziaria”.

Più nello specifico, essa era stata istituita a favore dei magistrati “in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività”.

Pertanto, viene riconosciuta in ragione delle caratteristiche peculiari dell’attività dagli stessi svolta.

Questa conclusione è avallata anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 223/2012). Essa ha affermato che la indennità giudiziaria correlandosi al peculiare status dei magistrati e al concreto esercizio delle funzioni, costituisce una componente del loro normale trattamento economico. E, pertanto, è soggetta a una regolamentazione autonoma.

Questa è dunque strettamente connessa all’effettiva prestazione del servizio stesso. Inoltre, deve essere esclusa per tutti i casi di assenza dal servizio per infortunio o malattia, senza distinzioni a seconda della patologia o gravità.

Pertanto, alla luce di quanto affermato, ovvero che l’indennità giudiziaria non è dovuta nei periodi in cui la prestazione lavorativa è sospesa, si afferma che non possa essere disconosciuto tale diritto in ragione dello specifico istituto attivato dal dipendente, salvo che l’eccezione al principio predetto sia prevista dallo stesso legislatore.

Derogano alla regola generale di stretta correlazione con l’effettiva prestazione del servizio due ipotesi.

La prima è quella di congedo ordinario, la seconda quella dell’astensione obbligatoria per maternità, originariamente espressamente contemplata dalla norma e poi espunta.

Si ritiene pertanto che il riconoscimento della indennità giudiziaria in relazione ai periodi di fruizione dei permessi previsti dalla legge 104 del 1992 non possa essere disposto in via giudiziale. Si richiede dunque a tal fine uno specifico intervento del legislatore.

 

 

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