Secondo gli Ermellini, la sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente giustificano il licenziamento sono in particolari circostanze.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29250/2017 ha fornito precisazioni circa la inidoneità fisica del dipendente e la legittimità di un eventuale licenziamento da essa causato.

Per i giudici, infatti, la sopravvenuta inidoneità fisica permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa giustificano il licenziamento, ma solo in alcune circostanze.

Ovvero, solo se risulta ineseguibile l’attività svolta in concreto dal prestatore e non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari. Con essa, era stata respinta l’impugnazione del licenziamento proposta da una lavoratrice.

La ex dipendente aveva fatto ricorso nei confronti della propria datrice di lavoro.

La donna svolgeva le mansioni di addetta alle pulizie per conto di una società. Quest’ultima però l’aveva licenziata dopo una visita medica. Nel corso dell’esame era infatti stata accertata la sua inidoneità fisica permanente alle mansioni.

La Corte d’appello, in particolare, aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento.

Questo poiché la lavoratrice non avrebbe adeguatamente dimostrato “l’esistenza di altri posti di lavoro nei quali avrebbe potuto essere utilmente ricollocata” presso lo stesso datore di lavoro.

Dinanzi a tale decisione, la donna ha deciso di fare ricorso in Cassazione.

Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’appello, nel rigettare la sua domanda, non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966 e agli artt. 1463 e 1464 c.c..

A suo avviso, la Corte aveva erroneamente ritenuto che spettasse alla lavoratrice dimostrare la “esistenza di diversi posti di lavoro cui avrebbe potuto essere adibita”.

Sempre secondo la ricorrente doveva essere il datore di lavoro a giustificare il licenziamento anche sotto questo profilo.

La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso ritenendolo fondato.

Infatti, per gli Ermellini, la lavoratrice, nell’impugnare il licenziamento “per avvenuta inidoneità permanente alla mansione di addetta alle pulizie”, aveva dato la propria disponibilità “ad essere adibita anche a mansioni inferiori”.

Pertanto, la Corte ha ricordato la sentenza n. 77545 del 7 agosto 1998. In essa, i giudici hanno affermato che “la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato (…), a condizione che risulti ineseguibile l’attività svolta in concreto dal prestatore e che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti ai sensi dell’art. 2103 c.c. ed eventualmente inferiori, in difetto di altre soluzioni”.

Ne consegue, dunque, che la inidoneità fisica permanente del lavoratore giustifica il licenziamento solo le sue energie lavorative residue non possono essere in alcun modo utilizzate dal datore di lavoro.

Dato che, prima di intimare il licenziamento, deve “ricercare possibili soluzioni alternative”.

E non solo. Qualora le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, deve prospettare al lavoratore prestatore il demansionamento. Ciò in modo che il lavoratore sia libero di recedere dal rapporto “solo qualora la soluzione alternativa non venga accettata”.

Nel caso di specie, la Corte d’appello non aveva dato corretta applicazione ai principi sopra descritti.

L’impugnazione del licenziamento era stata rigettata sulla base del fatto che la lavoratrice non aveva puntualmente specificato dati di cui non poteva essere a conoscenza (vale a dire, l’esistenza di altre mansioni, anche di livello inferiore, alle quali avrebbe potuto essere adibita).

Per queste ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello. Sarà questa a decidere nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.

 

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