L’Istituto previdenziale si conforma alle disposizioni previste dalla Legge Cirinnà equiparando il componente dell’unione civile al coniuge

Con il messaggio n. 5171 dello scorso 21 dicembre l’Inps ha previsto la piena equiparazione del componente dell’unione civile al coniuge ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali. L’Istituto ha così recepito le indicazioni contenute nella legge n. 76/2016, meglio nota come legge Cirinnà.
La normativa, entrata in vigore a giugno 2016, ha come oggetto la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. In riferimento alle unioni civili, il comma 20 dell’articolo unico della legge stabilisce, in particolare, che per assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Con la Cirinnà, quindi, dal primo luglio 2016 vengono estesi alle coppie di fatto istituti quali il trattamento minimo INPS e l’assegno sociale: d’ora in avanti il partner inciderà su diritto e misura di tali trattamenti. Lo stesso discorso vale anche per l’assegno familiare erogato dall’Istituto a quanti percepiscono reddito da lavoro dipendente.
Ma la novità forse di maggior rilievo prevede la possibilità per il componente superstite dell’unione civile di percepire la pensione di reversibilità e la pensione indiretta, diritti finora riservati al coniuge superstite. L’importo, in questo caso, viene calcolato applicando le percentuali previste dalla legge vigente sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto o della pensione in pagamento al pensionato deceduto; il beneficiario, come previsto per il coniuge,  otterrà il 60% del trattamento maturato dal soggetto deceduto. Permane lo stesso trattamento del coniuge anche per quanto riguarda i paletti relativi ai limiti di reddito e all’incumulabilità con i redditi personali del beneficiario.
L’Inps ha inoltre fatto sapere che le istruzione procedurali  relative alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma sulle unioni civili saranno chiarite con la pubblicazione di un nuovo messaggio.
 
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