In caso di investimento di un pedone la responsabilità del conducente è esclusa quanto risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento

Tale situazione si verifica allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ad esempio quando il pedone appaia all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.

La vicenda

Gli eredi della vittima di un incidente stradale avevano citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, il conducente del veicolo investitore nonché la sua compagnia assicurativa, al fine si sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patiti a causa del decesso del proprio congiunto, previo accertamento della sua esclusiva responsabilità.

L’uomo era stato già sottoposto a procedimento penale con l’accusa di omicidio colposo stradale e ivi, assolto in via definitiva con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

Nel processo civile era emerso che: l’investimento si era verificato su strada extraurbana priva di segnaletica in ordine al limite di velocità; il conducente del veicolo stava percorrendo la via pubblica tenendosi sul lato destro e a velocità di circa 50 km/h (come accertato dal consulente del P.M.); la vittima si trovava, invece, sul lato destro della strada, privo di marciapiede e di attraversamento pedonale; il sinistro si era, peraltro, verificato alle ore 16.30 di una giornata di pieno inverno e, quindi, anche se la strada poteva non essere buia, comunque la luce andava calando.

Sin da subito il danneggiante aveva dichiarato di aver visto il pedone, la questione, dunque, non era capire se il medesimo fosse o meno visibile (poiché certamente lo era) quanto piuttosto se il suo comportamento successivo fosse o meno prevedibile all’autista.

Ebbene, in assenza di prova se non certa, quanto meno verosimile, il Tribunale di Latina (sentenza n1829/2019) ha ritenuto di non poter muovere alcun rimprovero nei confronti di quest’ultimo.

A tal proposito ha fatto menzione degli artt. 140 e 191 CdS (“Principio informatore della circolazione” e “Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni”) secondo cui, rispettivamente, “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.  e “1. Quando il traffico non e’ regolato da agenti o da  semafori,  i conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli attraversamenti  pedonali.  Devono  altresì  dare   la   precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  inoltrarsi  in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 

«Orbene, – afferma il giudice laziale – non si comprende quale pericolo o intralcio potesse costituire l’auto del conducente posto che non era stato in alcun modo dimostrato che egli viaggiasse troppo vicino al margine destro; inoltre, ferma l’ammissione di quest’ultimo di aver notato una persona che camminava sul lato destro della strada, a meno di non pensare che lo volesse volontariamente investire – non può che ritenersi che sia stata la stessa vittima a muoversi verso destra e ad iniziare improvvisamente l’attraversamento pure in mancanza delle apposite strisce».

Anche l’assenza di qualsiasi traccia/rumore di frenata comprovava quanto affermato: doveva, pertanto, necessariamente ritenersi che l’attraversamento fosse stato repentino e quindi l’investimento del pedone inevitabile per l’autista “altrimenti –salvo, ancora una volta, ipotizzare un omicidio volontario, – non si vede perché il conducente non avrebbe dovuto porre in essere quanto meno una sterzata verso sinistra”.

Il giudice laziale ha così fatto applicazione dell’insegnamento della Suprema Corte in ordine al superamento della presunzione di cui all’art. 2054 comma 1 c.c., secondo cui “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”.

Il principio di diritto

E ancora, il principio secondo cui “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo”. (Cass. civ. III, n. 5399/2013).

Il ricorso degli eredi nei confronti del conducente e della propria compagnia assicurativa sono state perciò tutte respinte.

La redazione giuridica

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