La notifica della sentenza effettuala al solo scopo di sollecitare la controparte ad adeguarsi ad essa (diffida ad adempiere) non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare
È quanto risulta dall’ultima pronuncia della Terza Sezione Civile della Cassazione n. 12719/2019.
La vicenda trae origine dal ricorso formulato da Equitalia Sud spa contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro con cui era stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso l’accoglimento dell’impugnazione da parte di una società contribuente, del pignoramento ai suoi danni intentato in base a cartelle per ingenti crediti, prevalentemente tributari.
L’assunto difensivo muoveva dall’errore commesso dalla corte di merito consistito nella violazione delle norme in materia di impugnazione nel processo tributario.
In particolare, l’agente della riscossione sosteneva che la notificazione da cui si era fatto decorrere il termine breve di impugnazione era stata quella di un inidoneo “atto di significazione” con cui si dava notizia della pronuncia della sentenza.
«È ben vero – argomentano i giudici della Cassazione – che i principi generali in materia, ammettono, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, l’equivalenza della notifica della sentenza alla parte, alla notifica presso il procuratore purché costituito».
Tuttavia, tale equivalenza è ammessa a condizione che:
- la notifica sia fatta con indicazione del nome e del cognome del procuratore quale destinatario, in questo modo, permanendo il collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest’ultimo e, in modo tale da assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l’opportunità della proposizione del gravame
- e purché la notifica sia sorretta in modo univoco e chiaro dalla volontà di porre fine al processo.
Ebbene, nel caso in esame, la notifica della sentenza aveva avuto luogo nei confronti della parte personalmente, presso il suo procuratore costituito, in allegato ad un atto qualificato espressamente come diffida ad adempiere.
Per tali motivi, gli Ermellini hanno escluso che tale atto in allegato al quale la sentenza era stata notificata, fosse idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare, in quanto caratterizzato esclusivamente dalla volontà di sollecitare una condotta di spontaneo adeguamento.
In altre parole, la notifica doveva qualificarsi come eseguita a fini diversi da quello di sollecitare la controparte all’impugnazione.
Parimenti, il coinvolgimento del difensore di primo grado, limitato al rango di domiciliatario della notifica della diffida ad adempiere rivolta alla parte personalmente, non poteva dirsi affatto univoco in tale senso e dunque, non idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare
In definiva, i giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione hanno concluso affermando che la sentenza impugnata non era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, posto che la sua notifica, effettuata alla parte personalmente, era da intendersi come diretta unicamente a sollecitare lo spontaneo adeguamento del destinatario alla sentenza stessa o quale diffida ad adempiere, a nulla rilevando il coinvolgimento del difensore di primo grado.
Per tali motivi, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ai giudici tributati per un nuovo esame di merito.
La redazione giuridica
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