È entrata in vigore dal 18 luglio 2017 e inserito nel Codice penale. Con la legge 110/2017 la tortura è reato

Atteso per 30 anni il reato di tortura è regolamentato dalla legge 110/2017 e sarà punito con la reclusione fino a 10 anni per chi provoca ripetute sofferenze fisiche o psichiche a una persona affidata alla sua custodia e dunque privata della libertà personale.
Approdata nella Gazzetta ufficiale 166 del 18 luglio regolamenta le pene per chi attua ripetuti comportamenti inumani e degradanti verso la dignità della persona vittima di tortura. La reclusione prevista va da un minimo di 4 anni a un massimo di 10. Periodo che però aumenta, dai 5 ai 12 anni, se il reato è compiuto da un pubblico ufficiale, ad eccezione invece di sofferenze che derivano da misure che legittimamente privano o limitano i diritti.
Se vi sono delle lesioni invece la reclusione aumenta e in caso di morte può arrivare fino ad arrivare ai 30 anni. L’ergastolo è previsto nel caso in cui la morte sia stata provocata volontariamente. La legge prevede anche la punizione  del pubblico ufficiale che istiga alla tortura.
Una novità riguarda l’uso delle informazioni ottenute con la tortura. Con la modifica all’articolo 191 del Codice penale tali informazioni risultano inutilizzabili e valgono esclusivamente come prova che valida la responsabilità dell’autore del reato stesso.
Per quanto riguarda gli immigrati è stato modificato l’articolo 19 del testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998). Se vi sono concreti rischi che una persona possa essere vittima di tortura in un determinato Paese si sancisce il divieto di respingerla, espellerla o estradarla in questa zona. La valutazione di questo rischio è basata sulla conoscenza dell’attuazione pratica nello Stato di destinazione di atti lesivi e violazioni sistematiche dei diritti umani.
La legge inoltre non concede alcuna forma di immunità agli stranieri che siano stati processati o condannati per il reato di tortura.
 
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