In materia di infortunio sul lavoro, l’allegazione del lavoratore-creditore non può attenere ad un inadempimento qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno

La massima è estratta dalla sentenza della Sezione Lavoro dei giudici della Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 32714/2018), chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del rigetto, pronunciato dai giudici di merito, della domanda con la quale un lavoratore dipendente chiedeva il risarcimento del danno patito in conseguenza di un infortunio sul lavoro.

Il caso

La Corte di Appello di Napoli con propria sentenza, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, aveva respinto la domanda di risarcimento proposta da una dipendente nei confronti della società presso la quale era impiegata, in relazione all’infortunio sul lavoro (ossia dopo circa due mesi dall’assunzione, per passaggio diretto da altra società) che le aveva provocato una forte folgorazione.

La Corte distrettuale aveva deciso per il rigetto della domanda attorea sul presupposto che il tenore testuale del ricorso introduttivo del giudizio, deponeva per l’esercizio di una responsabilità contrattuale, posto che i fatti erano circoscritti esclusivamente nell’ambito del rapporto di lavoro con la società.

Ebbene, la responsabilità della società veniva invocata con riguardo all’inadempimento degli obblighi contrattuali di sicurezza e protezione dei lavoratori e, il quadro normativo richiamato atteneva alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ossia artt. 336 cod.nav., 9 della legge n. 300 del 1970, 2087 cod.civ.).

In corso di causa, poi, il ricorrente aveva mutato l’oggetto della contesa: spostando l’addebito in capo all’azienda da una responsabilità contrattuale ad una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

La decisione della Cassazione

Secondo consolidato insegnamento di questa Corte, il lavoratore che agisce nei confronti del proprio datore di lavoro (debitore di un obbligo di sicurezza), deve fornire una descrizione del fatto materiale che consenta di evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa o a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell’art. 2087 cod.civ.

Ne deriva che, l’allegazione del lavoratore-creditore non può attenere ad un inadempimento qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.

Diversamente, la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod.civ. – invocata in corso di causa – introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, idoneo ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (per la distinzione in tali termini tra mutatio ed emendatio libelli cfr. Cass. n. 20355 del 2005, Cass. n. 25764 del 2013, Cass. n.5751 del 2015).

La Corte territoriale ha, tuttavia, ritenuto – sulla base delle allegazioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio – che fosse stata esercitata l’azione contrattuale, all’esito di una valutazione non formale o nominalistica, ma dell’esatta considerazione dei tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria azionata, ricostruzione che non è stata censurata dal ricorrente.

Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto con condanna del lavoratore dipendente alle spese di giudizio.

 

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