L’errata notifica di un atto di integrazione del contraddittorio, provoca l’estinzione del pignoramento in danno del cliente, ma quest’ultimo dovrà comunque pagare l’onorario professionale al suo avvocato avendo dato conferma del mandato

La vicenda

Con azione promossa dinanzi al Tribunale di Trieste, un avvocato aveva citato in giudizio un proprio cliente al fine di ottenere il pagamento delle competenze professionali ad esso spettanti per l’attività di domiciliatario- e successivamente – di difensore svolta in favore del primo, in relazione ad un pignoramento presso terzi e ad un successivo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Quest’ultimo contestò la pretesa, assumendo che nulla era dovuto al professionista, essendo venuto meno ai suoi doveri professionali, nella specie, per aver provocato la dichiarazione di estinzione del pignoramento a seguito dell’erronea notifica di un atto di integrazione del contraddittorio (indirizzata al terzo pignorato –già presente in causa – anziché al debitore esecutato).

In primo grado, l’adito tribunale accolse la domanda del legale, ancorché per un importo inferiore a quello richiesto, condannando il convenuto al pagamento di 4.231 euro e al rimborso delle spese di lite.

Stesso esito in appello. La corte d’appello rilevò, infatti, che il cliente, lungi dal voler interrompere il rapporto professionale e far valere la censura al suo comportamento, aveva accettato l’attività di riassunzione proposta dal proprio avvocato.

Peraltro, non era stato accertato alcun danno in capo al cliente per il breve ritardo nello svolgimento del giudizio; e, neppure poteva ritenersi che, rinunciando al mandato senza congruo preavviso (subito dopo la revoca dell’ordinanza di estinzione), il difensore avesse provocato pregiudizio al ricorrente, non avendo cessato l’attività in prossimità di attività processuali inderogabili o soggette ad immediata scadenza.

Anche i giudici dalla Terza Sezione Civile della Cassazione hanno confermato la sentenza impugnata e condannato il cliente al pagamento delle ulteriori spese di lite.  

La redazione giuridica

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