In caso di mancanza di procura alle liti, l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte assistita, cosicché in caso di soccombenza egli sarà tenuto a pagare le spese di giudizio

Con ricorso per Cassazione le parti impugnavano la decisione di primo grado che rigettava la loro istanza di risarcimento danni subiti da un immobile di proprietà a causa di violenti eventi atmosferici.

I ricorrenti erano legalmente assistiti dal difensore, dichiaratamente, in forza di «procura a margine dell’atto di appello».

Non risultava, tuttavia, allegata al ricorso alcuna procura speciale ad esso specificamente riferita.

Ebbene, al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, nel giudizio di cassazione, la procura speciale espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c. (in forza del quale «il ricorso è diretto ala corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale») non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo, c.p.c. che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli su indicati.

Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma secondo dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Inoltre, oltre a quanto già espresso, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, non solo che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso ma altresì, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata.

Il ricorso, è stato perciò solo, dichiarato inammissibile senza neppure procedere all’esame dei motivi a fondamento.

Quanto alle spese, i giudici Ermellini hanno richiamato un precedente arresto delle Sezioni Unite (sent. 10706/2006) ove si è affermato che «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assumere esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese di giudizio; diversamente invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo».

La decisione

Nel caso in esame si trattava di procura rilasciata a margine dell’atto di appello per la rappresentanza «in ogni stato e grado ».

Non poteva perciò parlarsi di mera nullità, ma piuttosto di radicale inesistenza, “risolvendosi non nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un atto ontologicamente diverso da quello richiesto”.

Ed invero, l’unico caso di nullità della procura considerato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 10706/2006) è quello – del tutto differente dal caso in esame – di mandato conferito in primo grado, anche per l’eventuale appello, a soggetto non più in vita al momento della proposizione del gravame da parte del difensore.

In definitiva, una volta accertata l’assenza della procura speciale, “l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito”.

La redazione giuridica

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