La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti sul caso in cui, a causa di lesioni alla rivale in amore, si possa ritenere sussistente la tenuità del fatto

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 40099/2018 ha aggiunto un ulteriore tassello sul tema della tenuità del fatto: può sussistere in caso di lesioni alla rivale in amore?

Ebbene, per i giudici, non trova spazio l’art. 131-bis c.p. nella schermaglia tra l’imputata e la rivale in amore stante l’entità delle lesioni provocate e la sussistenza di altri delitti.

Un litigio tra due donne che sfocia nel reato di lesioni alla rivale in amore – e dunque in comportamenti violenti – vede scattare, nei confronti della fidanzata “manesca” e gelosa, una serie di imputazioni per altrettanti reati.

E, secondo i giudici, per lei non può scattare la particolare tenuità del fatto, stante l’entità delle lesioni provocate alla parte offesa.

La vicenda

Nel caso di specie, due donne avevano avuto un alterco a causa del fidanzato di una di loro.

Ad avere la peggio era stata una delle due. Le lesioni alla rivale in amore erano state giudicate guaribili in 14 giorni.

Inoltre, la sussistenza anche del delitto di danneggiamento, commesso con violenza alla persona o con minaccia, aveva aggravato la situazione.

In tali circostanza, i giudici non hanno ritenuto sussistente la particolare tenuità del fatto.

Pertanto, il ricorso della donna condannata dalla Corte d’Appello per una serie di reati da lei commessi, tra cui minaccia e lesioni personali, non è stato accolto.

Nello specifico, le imputazioni a suo carico derivavano dal battibecco, sfociato in una vera e propria schermaglia, con un’altra donna che, a detta dell’imputata, voleva rubarle il fidanzato.

In Cassazione l’imputata riteneva che il comportamento attribuitole era stato frutto di una “reazione allo stillicidio di pressioni subite ad opera parte offesa che voleva sottrarle il fidanzato e che, peraltro, nella contesa aveva tenuto una condotta aggressiva”.

Oltre a ciò, la donna lamentava che fosse stata omessa la valutazione della sua richiesta di applicazione della speciale tenuità del fatto.

Gli Ermellini sostengono però come in sede di legittimità non possano trovare spazio i rilievi relativi alla valutazione probatoria concernente la ricostruzione dei fatti. Così come l’attendibilità delle testimonianze e la ricorrenza della scriminante della legittima difesa.

Ciò in quanto sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

Quanto alla mancata applicazione della tenuità del fatto, i giudici si rifanno al principio di diritto secondo cui l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (cfr. Cass. n. 24780/2017).

Nei passaggi della motivazione della sentenza della Corte di appello, infatti, emergono richiami relativi all’entità delle lesioni (giorni 14) subite dalla parte offesa.

Inoltre, si sottolinea, e alla sussistenza del delitto di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, un’implicita esclusione della particolare tenuità del fatto.

Accolta, invece, la censura relativa all’aumento per la continuazione, fissato in mesi uno di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 612, comma 1, c.p..

In conclusione, la sentenza va annullata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, cui il giudice del rinvio dovrà procedere.

 

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