Gli obblighi di natura economica in caso di affidamento condiviso dei figli si applicano solo laddove vi sia stato un rapporto di coniugio

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2666/2017, ha annullato senza rinvio la condanna inflitta dalla Corte d’appello di Trieste a un uomo accusato di non aver versato l’intera cifra fissata dal Tribunale dei minorenni per il mantenimento del figlio della ex compagna. All’imputato, inoltre, il giudice di secondo grado aveva contestato l’omesso versamento del 50 per cento delle spese mediche e straordinarie.
L’uomo aveva impugnato la sentenza in Cassazione argomentando il proprio ricorso con varie motivazioni tra cui la violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato per il quale è stata pronunciata condanna, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che il fatto oggetto di contestazione e di condanna non è, di fatto, previsto dalla legge come reato poiché l’uomo era legato alla donna da un rapporto di convivenza e non di coniugio.
La legge n. 54 del 2006, in materia di ‘separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli’ dispone al secondo comma dell’articolo 4 che “le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Gli Ermellini, al riguardo, hanno chiarito che i “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” sono quelli che riguardano le disposizioni di cui parla la legge e non le previsioni penalistiche.
L’articolo 3 della legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso dispone chiaramente che gli obblighi di natura economica si configurano solo se vi è stata separazione dei genitori coniugati, divorzio o dichiarazione di nullità del matrimonio.
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