La ‘natura condominiale’ dei beni determina necessariamente la ripartizione delle spese in proporzione al valore delle proprietà

La facciata di prospetto di un edificio condominiale costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell’esistenza dello stabile unitariamente considerato e le spese per la sua manutenzione, pertanto, ricadono necessariamente su tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione pronunciandosi sulla vicenda che vede protagonisti alcuni abitanti di una palazzina che avevano avviato un procedimento giudiziario nei confronti del condominio a fronte della diffida ricevuta a provvedere singolarmente alle spese di restauro e messa in sicurezza di alcuni pannelli decorativi della facciata dell’edificio. A loro avviso, infatti, tali spese dovevano essere poste a carico di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote.

Il condominio, costituitosi in giudizio, aveva contestato la domanda, in considerazione del fatto che i pannelli non avrebbero avuto alcuna funzione decorativa, trattandosi di semplici “elementi strutturali con funzione di parapetto per la scala che, dai balconi degli attori, conduceva alla soprastante terrazza”. A sua volta l’amministrazione condominiale aveva chiesto quindi di essere considerata indenne da qualsiasi spesa futura relativa a tali lavori. Le richieste di entrambe le parti erano state rigettate in primo grado, ma la Corte d’appello aveva successivamente riformato la decisione dando ragione ai ricorrenti e stabilendo che le spese dovessero essere ripartite tra tutti i condomini, in base alle quote detenute.

Il condominio ha quindi proposto ricorso per Cassazione; secondo l’amministrazione dell’edificio la decisione del giudice di secondo grado sarebbe stata in contrasto con l’articolo 1117 del codice civile, relativo ai “beni di natura condominiale”, dal momento che i condomini interessati non avevano dimostrato che i pannelli in questione fossero destinati ad un uso dell’intero condominio e che avessero, quindi, “natura condominiale”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 23258 del 15 novembre 2016 ha rigettato il ricorso in quanto infondato, ritenendo di non poter aderire alle argomentazioni presentate. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, la Corte d’appello aveva ben motivato e argomentato la propria decisione, tenendo in considerazione anche la relazione di un ingegnere, da cui era emerso che, tra i “beni comuni” erano comprese le “murature perimetrali e le facciate con tutte le opere decorative esterne”. I pannelli, quindi, erano da considerare inseriti nel prospetto di facciata come elemento decorativo caratterizzante e, pertanto, dovevano essere considerati a tutti gli effetti “beni comuni”.

 

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